Movimenti a carattere non commerciale (a seguito del proprietario) di cani, gatti e furetti

Requisiti per la movimentazione a seguito del proprietario di cani, gatti e furetti all’interno della UE 

A decorrere dal 3 luglio 2004, è previsto che i cani, gatti e furetti accompagnati dal loro proprietario (o da una persona che ne assume la responsabilità per conto del proprietario) durante il viaggio tra gli Stati membri, siano scortati da un passaporto conforme al modello previsto dal Regolamento n.577/2013 e rilasciato da un veterinario ufficiale. 

Il passaporto viene rilasciato dal Servizio Veterinario dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS), su richiesta del proprietario, secondo le procedure descritte nella pagina “Prestazioni veterinarie a richiesta per cani, gatti e furetti”, previsa verifica dei seguenti requisiti:  

  • identificazione individuale e iscrizione nell’anagrafe degli animali d’affezione  (AAA) 

  • vaccinazione antirabbica in corso di validità;    

La vaccinazioni antirabbica deve rispettare i seguenti requisiti di validità (di cui all’Allegato IIII del Regolamento (EU) n.576/2013): 

  • l’animale non deve avere età inferiore alle 12 settimane alla data della somministrazione del vaccino, 

  • la data di somministrazione del vaccino non può essere antecedente alla data di applicazione del microchip 

  • la validità della vaccinazione decorre dopo almeno 21 giorni dal completamento del protocollo vaccinale, per la prima vaccinazione, e viene mantenuta a condizione che i successivi richiami vengano effettuati prima che scada il periodo di validità della precedente vaccinazione 

Taluni Paesi Membri consentono l’ingresso a cani, gatti e furetti di età inferiore a 3 mesi, anche se non vaccinati, purché muniti di passaporto e: 

  • scortati da dichiarazione del proprietario (modello di cui al capitolo 61 dell’Allegato I al Regolamento di Esecuzione (EU) 2021/403) attestante che gli animali hanno soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici, oppure  

  • accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti, purché dal passaporto della madre risulti che la stessa abbia ricevuto una vaccinazione antirabbica che soddisfi i requisiti di validità di cui all’Allegato III del Regolamento (EU) n.576/2013. 

L'introduzione di cani e gatti in Finlandia, Irlanda, Irlanda del Nord e Norvegia è inoltre subordinata a trattamento contro Echinococcus multilocularis tra le 24 e le 120 ore prima dell’ingresso nel Paese di destinazione; tale trattamento deve essere certificato dal veterinario che lo ha somministrato, nell’apposito spazio sul passaporto. 

Si raccomanda comunque di verificare presso le Autorità Consolari di destinazione eventuali ulteriori requisiti. 

 
Requisiti per la movimentazione a seguito del proprietario di cani, gatti e furetti provenienti da Paesi Terzi 

Cani, gatti e furetti provenienti o reintrodotti da altri Paesi Terzi devono rispettare le seguenti condizioni: 

  • identificazione individuale mediante microchip; 

  • vaccinazione antirabbica in corso di validità, in conformità all’Allegato III del Regolamento (EU) n.576/2013, 

  • titolazione di anticorpi neutralizzanti contro il virus della rabbia in conformità all’Allegato IV del Regolamento (EU) n.576/2013, cioè: 

  • deve essere eseguito su un campione prelevato almeno trenta giorni dopo la data della vaccinazione e non meno di tre mesi prima della data del movimento,  

  • deve attestare un livello di anticorpi che neutralizzano il virus della rabbia in siero pari o superiore a 0,5 IU/ml,  

  • deve essere eseguito in un laboratorio approvato  

  • non deve essere rinnovato in seguito ad un risultato soddisfacente (0,5 IU/ml), a condizione che l’animale da compagnia sia sottoposto a rivaccinazione entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente 

  • essere accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale, valido 10 giorni a partire dal rilascio e conforme al modello previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1293 della Commissione, e riportante numero di microchip, data della vaccinazione contro la rabbia, esito titolazione anticorpale oppure, in caso di reintroduzione, da un passaporto che attesti l'osservanza delle predette disposizioni, rilasciato da un veterinario ufficiale prima che l’animale lasci l’Unione Europea 

L’animale in provenienza da un Paese Terzo deve sempre transitare dal Punto d’ingresso per animali da compagnia designato dai Paesi Membri, per i controlli documentali e d’identità da parte dell’autorità competente. 

Eccezioni: 

  • identificazione individuale: ammesso tatuaggio purché leggibile e applicato prima del 3 Luglio 2011; 

  • titolazione di anticorpi neutralizzanti contro il virus della rabbia: il test non è richiesto se l’animale proviene da un Paese Terzo elencato nell’All. II del Regolamento (EU) n.577/2013, in ultimo aggiornato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1293, cui fare riferimento per verificare la presenza della deroga; 

  • il certificato sanitario non è richiesto se l’animale, accompagnato dal passaporto rilasciato dall’ATS, proviene da un Paese Terzo elencato nella Parte 1 dell’All. II del Regolamento (EU) n.577/2013, in ultimo aggiornato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1293, cui fare riferimento per verificare la presenza della deroga. 

 

Normativa di riferimento 
  • REGOLAMENTO (UE) N. 576/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 giugno 2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003  

  • REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), parte VI 

  • REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1293 della Commissione, del 29 luglio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda l'elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'allegato II e il modello di certificato sanitario per cani, gatti e furetti di cui all'allegato IV 

  • REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/403 della Commissione del 24 marzo 2021 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE

Ultimo aggiornamento: 23/01/2024