Accesso civico

Che cos’é

L’accesso civico cd. “semplice” è stato introdotto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (articolo 5, comma 1, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97) quale diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni i documenti, le informazioni o i dati che le stesse abbiano omesso di pubblicare pur essendovi obbligate in conformità alle vigenti disposizioni normative.

L’accesso civico cd. “generalizzato” o “universale” rappresenta una delle principali novità introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che – modificando il predetto d.lgs. 33/2013 – ha previsto all’articolo 5, comma 2, la possibilità per chiunque di accedere ai dati, ai documenti ed alle informazioni prodotti e detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, con la sola esclusione delle ipotesi successivamente specificate all’art. 5-bis. Il nuovo istituto dell’accesso civico “generalizzato” si ispira ai modelli del FOIA (Freedom Of Information Act) di origine anglosassone ed è finalizzato a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico, in attuazione del generale principio di trasparenza vista quale strumento necessario per la tutela dei diritti dei singoli e per il concorso democratico della collettività nella realizzazione di una buona amministrazione.

 

Come si fa valere

Chiunque può avanzare all’ATS richiesta di accesso civico (“semplice” o “generalizzato”, nei termini suddetti).

L’istanza non necessita di motivazione, deve indicare i dati, le informazioni o i documenti richiesti ed è gratuita, fatto salvo l’eventuale rimborso dei costi di riproduzione su supporti materiali, nei casi di rilascio al richiedente di documenti in formato elettronico o cartaceo e nei termini previsti dal regolamento dell’ATS in materia di accesso.

L’istanza di accesso civico “semplice” va indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’ATS di Brescia, Dott.ssa Lucia Branca Vergano.

L’istanza di accesso civico “generalizzato” va indirizzata all’U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ATS, che la assegna al Dirigente responsabile dell’ufficio competente per materia e/o detentore dei dati, documenti o informazioni oggetto dell’istanza; il Dirigente assegnatario assume il ruolo di Responsabile del procedimento.

L’istanza può essere presentata, attraverso l’apposito modulo (uno per l’accesso civico “semplice” e uno per l’accesso civico “generalizzato”), con una delle seguenti modalità:

- direttamente presso l’Ufficio Protocollo (Viale Duca degli Abruzzi 15, Edificio 9 - Brescia)

- tramite il servizio postale (posta prioritaria o raccomandata A/R)

- tramite fax al numero 030.3838233

- tramite posta elettronica certificata (utilizzando un dominio mittente di posta elettronica certificata) all’indirizzo protocollo@pec.ats-brescia.it

 

Procedimento

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza (aumentati, nel caso di accesso civico “generalizzato”, fino ad un massimo di 40 nelle ipotesi di opposizione di eventuali controinteressati), con comunicazione al richiedente (ed agli eventuali controinteressati individuati, nell’ipotesi di accesso civico “generalizzato”).

In caso di accoglimento, l'ATS provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati, le informazioni o i documenti oggetto dell’istanza, oppure, se si tratta di accesso civico “semplice”, a pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati, le informazioni o i documenti richiesti, comunicandolo al richiedente con indicazione del relativo collegamento ipertestuale.

Il rifiuto, il differimento o la limitazione dell'accesso sono sempre motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis d.lgs. 33/2013 (limiti attinenti alla tutela di specifici interessi pubblici e privati particolarmente rilevanti - es.: sicurezza e ordine pubblico; indagini e ispezioni; tutela dei dati personali; ecc.). Se gli elementi ostativi concernono solo alcune parti del documento o del dato oggetto dell'istanza di accesso, sarà comunque consentito l’accesso cd. “parziale” per le parti non soggette a tali limitazioni.

 

Strumenti di tutela nei casi di rifiuto o di mancata risposta

Accesso civico "semplice" - nei casi di rifiuto alla pubblicazione o di mancata risposta, il richiedente, decorso il termine di trenta giorni, può presentare istanza all'Autorità Sostitutiva, ai sensi dell'art. 2 comma 9bis Legge n. 241/1990 e ss.mm. (utilizzando l'apposito modulo), affinché sia data attuazione agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 

Accesso civico "generalizzato" - nei casi di rifiuto o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni (aumentato sino a quaranta nelle ipotesi di notifica ad eventuali controinteressati), il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (utilizzando l’apposito modulo), il quale decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso è stato rifiutato o differito a tutela di dati personali di terzi (ex art. 5-bis, comma 2, lettera a) d.lgs. 33/2013), il suddetto Responsabile provvede, dopo aver interpellato il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

In ogni caso contro il rifiuto alla richiesta di accesso civico o nei casi di mancata risposta dell’ATS – oppure, in caso di richiesta di riesame, contro l’ulteriore diniego all’accesso da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro 30 giorni dalla conoscenza della comunicazione di rifiuto o dalla formazione del silenzio.

Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico regionale ai sensi dell'art.8 della L.r. 18/2010

Modulo accesso civico semplice (formato rtf pdf)

Modulo richiesta Autorità sostitutiva (formato rtf pdf) - Informazioni inerenti l'Autorità sostitutiva, ex art. 2 c. 9 bis, L. 241/90 

Modulo accesso civico generalizzato (formato rtf pdf)

Modulo richiesta riesame accesso civico (formato rtf pdf)

 

Registro Accessi:

Accesso agli Atti

Accesso Civico 

 

Per ulteriori approfondimenti e dettagli si rinvia al Regolamento dell'Agenzia approvato con Decreto n. 729 del 12.12.2022, consultabile all'interno della Sezione Regolamenti.

Ultimo aggiornamento: 26/02/2024