Passaporto europeo per cani, gatti e furetti
Procedure per la certificazione di espatrio di cani, gatti e furetti
A decorrere dal 3 luglio 2004, data di applicazione del regolamento CE n. 998/2003, è previsto che i cani, gatti e furetti destinati alla movimentazione ai fini non commerciali, siano scortati da un passaporto conforme al modello previsto dalla Decisione 2003/803/CE.
Il passaporto viene rilasciato dal Servizio Veterinario dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS).
- Per visualizzare le sedi, consultare il link, nella sezione apposita a fondo pagina.
Normativa di riferimento:
- Regolamento CE n.998/2003 del 26 maggio 2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (G.U.C.E. serie L. n. 146 del 13/06/2003)
- Decisione 2003/803/CE del 26 novembre 2003 che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti (G.U.C.E. serie L n. 312 del 27/11/2003)
- Decisione 2004/203/CE del 18 febbraio 2004 che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi (G.U.C.E. serie L n. 65 del 03/03/2004)
- Decisione 2004/301/CE del 30 marzo 2004 che deroga alle decisioni 2003/803/CE e 2004/203/CE con riguardo al formato dei certificati sanitari e dei passaporti per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti e modifica la decisione 2004/203/CE (G.U.C.E. serie L n. 98 del 02/04/2004).
Modalità di rilascio del passaporto:
- Cani: il passaporto viene rilasciato dall'ATS su richiesta del proprietario per esigenze di espatrio e previa verifica della iscrizione del cane nella anagrafe regionale. Il numero del passaporto e la data del rilascio devono essere registrati nell'anagrafe regionale ad integrazione dei dati anagrafici esistenti.
- Gatti e Furetti: il passaporto viene rilasciato dalla ATS su richiesta del proprietario per esigenze di espatrio e previa iscrizione del gatto o del furetto in una sezione dedicata dell'anagrafe canina regionale.
Ai fini dell'iscrizione i gatti ed i furetti devono essere identificati. Premesso che fino al 3 luglio 2012 si considerano identificati anche se dotati di tatuaggio purchè chiaramente leggibile, è opportuno applicare il microchip. Per l'identificazione di gatti e furetti è possibile utilizzare anche microchip non presenti in "anagrafe a priori". Il numero del passaporto e la data di rilascio devono essere registrati nell'anagrafe regionale ad integrazione dei dati esistenti.
Disposizioni relative ai movimenti tra Stati Membri:
Dal 3 luglio 2004, in occasione di movimenti tra Stati Membri, cani, gatti e furetti devono essere identificati, registrati in anagrafe e muniti di passaporto rilasciato dai Servizi veterinari dell'ATS/ASL, attestante l'esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità effettuata da non oltre 12 mesi.
Le vaccinazioni antirabbiche:
- Se eseguite anteriormente al rilascio del passaporto dovranno essere registrate sullo stesso direttamente dalla ATS, previa verifica della certificazione di vaccinazione e conservazione agli atti della relativa copia
- se eseguite dopo il rilascio del passaporto, potranno essere registrate direttamente sullo stesso a cura del veterinario che le ha eseguite
Cani, gatti e furetti di età inferiore a 3 mesi possono essere movimentati, anche se non vaccinati, muniti di passaporto e purchè abbiano soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici oppure che siano accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti.
- L'introduzione di cani, e gatti in Svezia, regno Unito e Irlanda, fino al 3 luglio 2009, è inoltre subordinata a:
identificazione esclusivamente elettronica (microchip) - titolazione di anticorpi contro il virus della rabbia
- trattamenti contro l'echinococco e le zecche
Fino al 3 luglio 2009 cani e gatti di età inferiore a 3 mesi non possono essere oggetto di movimentazioni verso Svezia, Regno Unito e Irlanda.
Disposizioni relative ai movimenti da Paesi Terzi
Cani, gatti e furetti provenienti o reintrodotti dai Paesi Europei elencati in Allegato II, parte B, sezione 2 (Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera, Vaticano) del Regolamento CE n. 998/2003 o da paesi Terzi Allegato II, parte C devono essere:
- identificati con tatuaggio leggibile (fino al 3 luglio 2012) o microchip
- muniti di passaporto attestante l'esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità
- in deroga a quanto sopra i movimenti tra San Marino, Vaticano e Italia potranno continuare alle condizioni previste dalle norme nazionali vigenti.
Cani, gatti e furetti provenienti o reintrodotti da altri Paesi Terzi devono essere:
- identificati mediante tatuaggio leggibile (fino al 3 luglio 2012) o microchip;
- essere stati oggetto di titolazione di anticoprpi neutralizzanti contro il virus della rabbia pari ad almeno 0.5 UI/ml, effettuata almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e 3 mesi prima del movimento. L'attesa dei tre mesi non si applica per cani, gatti e furetti nel caso di reintroduzione. La titolazione non si rende necessaria sugli animali vaccinati ad intervalli previsti e già sottoposti a titolazione di anticorpi contro il virus della rabbia.
- Accompagnati da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale, conforme al modello prevista dalla decisione 200/203/CE, oppure, in caso di reintroduzione, da un passaporto che attesti l'osservanza delle predette disposizioni.
Ultimo aggiornamento: 05/03/2025