Riconoscimento delle imprese alimentari
Riconoscimento imprese alimentari ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Reg. (CE) 852/04
L’autorizzazione in forma di riconoscimento delle imprese alimentari, secondo quanto previsto dall’art. 6 paragrafo 3 lettera a) del Regolamento (CE) 852/2004, è demandata dal Ministero della Salute alle Regioni.
Regione Lombardia con Legge Regionale 33/2009 e s.m.i, ha demandato alle ATS la procedura di riconoscimento (per ATS Brescia SSD Igiene Alimenti e Nutrizione).
Gli stabilimenti interessati che devono seguire la procedura di riconoscimento sono quelli che si occupano di:
- produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione, degli additivi alimentari, aromi ed enzimi
- produzione e confezionamento di prodotti destinati a gruppi specifici di popolazione
- produzione e confezionamento di integratori alimentari
- produzione e confezionamento di alimenti addizionati di vitamine e minerali
- produzione e confezionamento di germogli
La procedura disciplina le seguenti tipologie:
- gli stabilimenti in cui si svolgono tutte le fasi del processo dalla materia prima al prodotto finito, compresi il deposito/commercio all’ingrosso
- gli stabilimenti in cui si svolgono tutte le fasi del processo che partono da intermedi di lavorazione ed esitano nel prodotto finito
- le attività di solo deposito e commercio all’ingrosso di prodotti finiti
Non rientrano nel campo di applicazione di tale procedura:
- la produzione di intermedi di lavorazione
- la vendita al dettaglio al consumatore di prodotti confezionati
È previsto il pagamento dei diritti sanitari per tutte le attività soggette a riconoscimento; tale pagamento è richiesto al rilascio di entrambi gli atti di riconoscimento, condizionato e definitivo, secondo quanto disposto dal Tariffario regionale, determinato sulla base del costo effettivo del servizio prestato, senza oneri aggiuntivi per il rilascio dell’Atto.
Il rilascio dell'atto è subordinato alla verifica del pagamento della tariffa da parte dell'OSA.
Il pagamento della tariffa non è dovuto in caso di sospensione, cessazione dell’attività e in tutti i casi di aggiornamento senza sopralluogo.
La tariffa prevista è indicata nell’allegato del D Lgs 32.
Gli operatori del settore alimentare che intendono avviare, negli stabilimenti posti sotto il loro controllo, una o più delle attività soggette a riconoscimento dovranno presentare istanza in bollo tendente a ottenere il riconoscimento al SUAP territorialmente competente per la sede dello stabilimento.
Il SUAP, a seguito di verifica formale, con esito positivo, trasmette entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento, l’istanza in forma telematica alla SSD Igiene Alimenti e Nutrizione (SSD IAN) (recapiti indicati a piè di pagina).
Nella sezione Modulistica è possibile scaricare i fac-simile per le domande riguardanti:
- Additivi, aromi, enzimi (Modulistica riconoscimento imprese alimentari - modello A1);
- Alimenti per gruppi specifici di popolazione (Modulistica riconoscimento imprese alimentari - modello A2);
- Germogli (Modulistica riconoscimento imprese alimentari - modello A3)
Link utili
Modulistica
- Il Decreto ATS Brescia n.55 del 03/02/2020
- Procedura di riconoscimento delle imprese alimentari
- Modulistica riconoscimento imprese alimentari
Recapiti:
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia – Edificio I
Tel. 030/3838037
E-mail:
igienealimentinutrizione@ats-brescia.it
ispettoratomicologico@ats-brescia.it
Ultimo aggiornamento: 08/02/2024