Riconoscimento imprese alimentari ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Reg. (CE) 852/04

L’autorizzazione in forma di riconoscimento delle imprese alimentari, secondo quanto previsto dall’art. 6 paragrafo 3 lettera a) del Regolamento (CE) 852/2004, è demandata dal Ministero della Salute alle Regioni.

Regione Lombardia con Legge Regionale 33/2009 e s.m.i, ha demandato alle ATS la procedura di riconoscimento (per ATS Brescia SSD Igiene Alimenti e Nutrizione).

Gli stabilimenti interessati che devono seguire la procedura di riconoscimento sono quelli che si occupano di:

  • produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione, degli additivi alimentari, aromi ed enzimi
  • produzione e confezionamento di prodotti destinati a gruppi specifici di popolazione
  • produzione e confezionamento di integratori alimentari
  • produzione e confezionamento di alimenti addizionati di vitamine e minerali
  • produzione e confezionamento di germogli

La procedura disciplina le seguenti tipologie:

  • gli stabilimenti in cui si svolgono tutte le fasi del processo dalla materia prima al prodotto finito, compresi il deposito/commercio all’ingrosso
  • gli stabilimenti in cui si svolgono tutte le fasi del processo che partono da intermedi di lavorazione ed esitano nel prodotto finito
  • le attività di solo deposito e commercio all’ingrosso di prodotti finiti

Non rientrano nel campo di applicazione di tale procedura:

  • la produzione di intermedi di lavorazione
  • la vendita al dettaglio al consumatore di prodotti confezionati

È previsto il pagamento dei diritti sanitari per tutte le attività soggette a riconoscimento; tale pagamento è richiesto al rilascio di entrambi gli atti di riconoscimento, condizionato e definitivo, secondo quanto disposto dal Tariffario regionale, determinato sulla base del costo effettivo del servizio prestato, senza oneri aggiuntivi per il rilascio dell’Atto.

Il rilascio dell'atto è subordinato alla verifica del pagamento della tariffa da parte dell'OSA.

Il pagamento della tariffa non è dovuto in caso di sospensione, cessazione dell’attività e in tutti i casi di aggiornamento senza sopralluogo.

La tariffa prevista è indicata nell’allegato del D Lgs 32.

Gli operatori del settore alimentare che intendono avviare, negli stabilimenti posti sotto il loro controllo, una o più delle attività soggette a riconoscimento dovranno presentare istanza in bollo tendente a ottenere il riconoscimento al SUAP territorialmente competente per la sede dello stabilimento.

Il SUAP, a seguito di verifica formale, con esito positivo, trasmette entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento, l’istanza in forma telematica alla SSD Igiene Alimenti e Nutrizione (SSD IAN) (recapiti indicati a piè di pagina).

Nella sezione Modulistica è possibile scaricare i fac-simile per le domande riguardanti:

  • Additivi, aromi, enzimi (Modulistica riconoscimento imprese alimentari - modello A1);
  • Alimenti per gruppi specifici di popolazione (Modulistica riconoscimento imprese alimentari - modello A2);
  • Germogli (Modulistica riconoscimento imprese alimentari - modello A3)

 

Link utili

 

Modulistica

 

Recapiti:

Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia – Edificio I

Tel. 030/3838037

E-mail:

igienealimentinutrizione@ats-brescia.it

nutrizione@ats-brescia.it

ispettoratomicologico@ats-brescia.it

 

Ultimo aggiornamento: 08/02/2024