medicina dello sport
Medicina dello sport
La medicina dello sport, conosciuta anche come medicina dello sport e dell'esercizio fisico, è una branca della medicina che si occupa dello sport, dell'esercizio fisico e delle patologie ad essi correlate, anche a livello preventivo.
In Italia esistono norme a tutela della salute, relative all'idoneità fisica per la pratica dell'attività sportiva agonistica contenute nei D.M. 18.02.1982 e 04.03.1993 (atleti disabili) e per quella non agonistica con il D.M. 24.04.2013. Queste norme prevedono una certificazione medico-legale susseguente a controlli clinici e strumentali obbligatori (visita generale, valutazione antropometrica, spirometria, ECG basale, ECG dopo sforzo, esame delle urine), con cadenza annuale, atti a scoprire eventuali patologie che potrebbero aumentare il rischio di morte improvvisa o provocare danni fisici importanti nell'atleta agonista.
Lo specialista in medicina dello sport ha il compito principale di valutare la condizione fisica di un soggetto, per fornirgli le indicazioni più corrette per la pratica dello stesso e tutti quei consigli inerenti all'alimentazione e i mezzi di prevenzione e cura delle patologie ad insorgenza giovanile (eccesso ponderale, scoliosi, piede piatto o cavo ecc.) o per dare indicazioni relative al tipo di attività a cui può sottoporsi senza rischi. Aiuta a prevenire o a curare adeguatamente malattie derivate da una pratica sportiva compiuta in modo scorretto.
Certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica
Fondamento legislativo: D.M. 18.02.82
Destinatari: soggetti con qualifica di agonista, che effettuano attività sportive nell’ambito delle Federazioni Sportive del CONI, delle Discipline associate o degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. Partecipanti ai giochi della gioventù che accedono alla fase nazionale
Soggetto certificatore: specialista in medicina dello sport che operi nei Centri pubblici o privati espressamente autorizzati o nel proprio studio a fronte di specifica autorizzazione alla funzione da parte dell’ATS
La visita di idoneità agonistica è gratuita, per gli atleti minorenni e gli atleti disabili, se effettuata in centri di medicina dello sport accreditati; per tutti gli altri è a pagamento
Certificato di idoneità all’ attività sportiva agonistica alle persone diversamente abili
Fondamento legislativo: D.M. 4 marzo 1993
Destinatari: atleti con qualifica di agonista portatori di un handicap fisico e/o psichico e/o neurosensoriale, appartenenti alla FISD o agli enti di promozione sportiva riconosciuta dal CONI
Soggetto certificatore: specialista in medicina dello sport che operi nei Centri pubblici o privati espressamente autorizzati o nel proprio studio a fronte di specifica autorizzazione alla funzione da parte dell’ATS
La visita di idoneità agonistica è gratuita, per gli atleti disabili, se effettuata in centri di medicina dello sport accreditati; per tutti gli altri è a pagamento
Certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica
Fondamento legislativo: D.M. 24.04.2013 (Decreto Balduzzi) e s.m.
Destinatari: gli alunni che svolgono attività fisico sportive organizzate dagli organismi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche, coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che non siano considerati agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18.02.82 e coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale
Soggetto certificatore: medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per i propri assistiti, o medici specialisti in medicina dello sport ovvero medici della federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano
Attività ludico motoria:
Per attività ludico motoria si intende l’attività praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.
Non sussiste obbligo di certificazione per chi esercita tale attività (1)
(1) Al riguardo, si richiama quanto contenuto nel documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 luglio 2013, pagina 10, punto B punto 1, sezione c) Attività ludico motoria, ovvero che: "Ciò non esclude la raccomandazione di rivolgersi al Medico Curante nei casi in cui si passi dalla sedentarietà ad uno stile di vita attivo o qualora si intenda praticare un esercizio fisico particolarmente intenso, soprattutto nei soggetti a rischio"
Certificazione rilasciata ad utente partecipante alle prove indette dal ministero della difesa per la partecipazione alle selezioni delle Scuole Allievi Ufficiali, A.U.C., sottufficiali a ferma volontaria, volontari a ferma breve ed assimilabili
Fondamento legislativo: normativa specifica del Ministero della Difesa, circolare 12/05 San della Direzione Generale Sanità Regione Lombardia
Destinatari: allievi ufficiali di complemento, allievi scuole militari, allievi sottufficiali e volontari in ferma breve che devono effettuare le prove atletiche di selezione
Soggetto certificatore: specialista in medicina dello sport che operi nei Centri pubblici o privati espressamente autorizzati o nel proprio studio a fronte di specifica autorizzazione alla funzione da parte dell’ATS
Centri Medicina dello sport accreditati
Ultimo aggiornamento: 30/05/2024