Trasferimento titolarità/variazione compagine sociale

l trasferimento della titolarità di una farmacia deve essere riconosciuto con provvedimento dell’ATS.
Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di farmacia è consentito solo dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell’autorizzazione alla titolarità.
La titolarità dell’esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone, a società di capitali ed a società cooperative a responsabilità limitata (art. 7 L. n. 362/1991 e ss.mm.ii.).
Nel caso di farmacia gestita da società, il Farmacista Direttore, che ne è responsabile, deve essere in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della L. n. 475/1968 e ss.mm.ii.

MODULO RICHIESTA RICONOSCIMENTO TITOLARITÀ IN CAPO A UN FARMACISTA

MODULO RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO TITOLARITÀ IN CAPO A UNA SOCIETÀ 

Nel caso di farmacia gestita da società, inoltre, ogni eventuale variazione dello Statuto, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, deve essere comunicata entro sessanta giorni, oltre che a questa Agenzia, anche alla Federazione Ordini Farmacisti Italiani, alla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia e all’Ordine Provinciale dei Farmacisti, come previsto dall'art 8, comma 2, L. n. 362/91 e ss.mm.ii.

MODULO COMUNICAZIONE CESSIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'

Ultimo aggiornamento: 19/03/2024