Personale operante in farmacia

  • SEGNALAZIONE INIZIO/FINE ATTIVITÀ FARMACISTA COLLABORATORE

All’atto dell’inizio della collaborazione in farmacia di un farmacista iscritto all’Ordine professionale, il titolare/direttore deve comunicare al Servizio farmaceutico dell’ATS il nominativo e la data di assunzione del farmacista collaboratore. Ugualmente deve comunicare la data di cessazione degli stessi dal servizio. Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dal Servizio Farmaceutico dell’ATS (art. 12 DPR n. 1275/1971, art. 12 L. n. 475/1968 e ss.mm.).

MODULO COMUNICAZIONE INIZIO/MODIFICA ORARIO/ FARMACISTA COLLABORATORE E LIBERO PROFESSIONISTA 

MODULO COMUNICAZIONE ATTIVITÀ PRESTATA DA LIBERO PROFESSIONISTA

MODULO COMUNICAZIONE FINE ATTIVITÀ FARMACISTA COLLABORATORE

 

  • CERTIFICATI DI SERVIZIO

Il Servizio Farmaceutico dell’ATS rilascia i certificati degli stati di servizio dei farmacisti (art. 5 DPR n. 1275/1971). Il servizio di collaborazione inferiore a 15 ore settimanali, per la sua esiguità, non può essere preso in considerazione ai fini del rilascio del certificato.
Il certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi ai sensi dell’art. 40 comma 2 DPR 445/2000.

 

MODULO RICHIESTA CERTIFICATO DI SERVIZIO

 

  • SOSTITUZIONE FORMALE TITOLARE/DIRETTORE

Il titolare/direttore della farmacia è personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia e ha l’obbligo di mantenerlo ininterrottamente. 
A seguito di motivata domanda del titolare, il Servizio Farmaceutico dell’ATS può autorizzare altro farmacista iscritto all’Ordine dei Farmacisti ed in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della L. n. 475/1968 e ss.mm.ii. alla sostituzione temporanea nella conduzione professionale della farmacia, per i seguenti motivi:

  1. infermità
  2. gravi motivi di famiglia
  3. gravidanza, parto, allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme per la tutela della maternità
  4. a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all’ effettivo ingresso del minore in famiglia
  5. per servizio militare
  6. per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale
  7. per ferie

E’ facoltà del titolare della farmacia conferire al sostituto la conduzione economica.

La sostituzione deve essere comunicata entro 3 giorni al Servizio Farmaceutico con atto sottoscritto dal titolare/direttore e dal sostituto, unitamente alla documentazione che giustifica la sostituzione.

 

MODULO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE FORMALE TITOLARE/DIRETTORE

 

  • COMUNICAZIONE VARIAZIONE DIRETTORE DI FARMACIA

(R.D. 1706/38 – L. 475/68- L. 392/91 - L. 124/2017 e smi)

Il Legale Rappresentante della farmacia, nel caso di nuova nomina del Direttore, ha l’obbligo di inoltrare comunicazione alla SC Farmaceutico per la successiva approvazione. La modulistica, compilata in ogni sua parte e sottoscritta sia dal Legale Rappresentante che dal direttore incaricato (per accettazione), dev'essere inoltrata via pec all'ATS di Brescia al seguente indirizzo: protocollo@pec.ats-brescia.it

 

ISTANZA NUOVA NOMINA DIRETTORE DI FARMACIA

Ultimo aggiornamento: 20/02/2024