Indennità di residenza

I titolari, direttori e gestori provvisori di farmacie rurali e dispensari farmaceutici, ubicati in località con popolazione inferiore a 3000 abitanti, aspiranti alla indennità di residenza, devono presentare apposita istanza al Servizio farmaceutico dell’ATS entro il 31 marzo del primo anno di ogni biennio (L. n. 221/1968, L. n. 40/1973).
L’ ATS delibera sul diritto all’indennità e sulla misura di essa in base ai dati ufficiali della popolazione residente in ciascun capoluogo, frazione o centro abitato richiesti formalmente ai rispettivi Comuni, entro il 30 giugno del prima anno del biennio.

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 20/02/2024