Passaporto europeo per cani, gatti e furetti

Procedure per la certificazione di espatrio di cani, gatti e furetti
A decorrere dal 3 luglio 2004, data di applicazione del regolamento CE n. 998/2003, è previsto che i cani, gatti e furetti destinati alla movimentazione ai fini non commerciali, siano scortati da un passaporto conforme al modello previsto dalla Decisione 2003/803/CE.
Il passaporto viene rilasciato dal Servizio Veterinario dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS).


Normativa di riferimento
- Regolamento CE n.998/2003 del 26 maggio 2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (G.U.C.E. serie L. n. 146 del 13/06/2003)
- Decisione 2003/803/CE del 26 novembre 2003 che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti (G.U.C.E. serie L n. 312 del 27/11/2003)
- Decisione 2004/203/CE del 18 febbraio 2004 che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi (G.U.C.E. serie L n. 65 del 03/03/2004)
- Decisione 2004/301/CE del 30 marzo 2004 che deroga alle decisioni 2003/803/CE e 2004/203/CE con riguardo al formato dei certificati sanitari e dei passaporti per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti e modifica la decisione  2004/203/CE (G.U.C.E. serie L n. 98 del 02/04/2004).

Modalità di rilascio del passaporto
Cani: il passaporto viene rilasciato dall'ATS su richiesta del proprietario per esigenze di espatrio e previa verifica della iscrizione del cane nella anagrafe regionale. Il numero del passaporto e la data del rilascio devono essere registrati nell'anagrafe regionale ad integrazione dei dati anagrafici esistenti.
Gatti e Furetti: il passaporto viene rilasciato dalla ATS su richiesta del proprietario per esigenze di espatrio e previa iscrizione del gatto o del furetto in una sezione dedicata dell'anagrafe canina regionale.
Ai fini dell'iscrizione i gatti ed i furetti devono essere identificati. Premesso che fino al 3 luglio 2012 si considerano identificati anche se dotati di tatuaggio purchè chiaramente leggibile, è opportuno applicare il microchip.
Per l'identificazione di gatti e furetti è possibile utilizzare anche microchip non presenti in "anagrafe a priori". Il numero del passaporto e la data di rilascio devono essere registrati nell'anagrafe regionale ad integrazione dei dati esistenti.

Disposizioni relative ai movimenti tra Stati Membri
Dal 3 luglio 2004, in occasione di movimenti tra Stati Membri, cani, gatti e furetti devono essere identificati, registrati in anagrafe e muniti di passaporto rilasciato dai Servizi veterinari dell'ATS/ASL, attestante l'esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità effettuata da non oltre 12 mesi.
Le vaccinazioni antirabbiche:
- se eseguite anteriormente al rilascio del passaporto dovranno essere registrate sullo stesso direttamente dalla ATS, previa verifica della certificazione di vaccinazione e conservazione agli atti della relativa copia
- se eseguite dopo il rilascio del passaporto, potranno essere registrate direttamente sullo stesso a cura del veterinario che le ha eseguite
Cani, gatti e furetti di età inferiore a 3 mesi possono essere movimentati, anche se non vaccinati, muniti di passaporto e purchè abbiano soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici oppure che siano accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti.
L'introduzione di cani, e gatti in Svezia, regno Unito e Irlanda, fino al 3 luglio 2009, è inoltre subordinata a:
- identificazione esclusivamente elettronica (microchip)
- titolazione di anticorpi contro il virus della rabbia
- trattamenti contro l'echinococco e le zecche
Fino al 3 luglio 2009 cani e gatti di età inferiore a 3 mesi non possono essere oggetto di movimentazioni verso Svezia, Regno Unito e Irlanda. 

Disposizioni relative ai movimenti da Paesi Terzi
Cani, gatti e furetti provenienti o reintrodotti dai Paesi Europei elencati in Allegato II, parte B, sezione 2 (Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera, Vaticano) del Regolamento CE n. 998/2003 o da paesi Terzi Allegato II, parte C devono essere:
- identificati con tatuaggio leggibile (fino al 3 luglio 2012) o microchip
- muniti di passaporto attestante l'esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità
- in deroga a quanto sopra i movimenti tra San Marino, Vaticano e Italia potranno continuare alle condizioni previste dalle norme nazionali vigenti.

Cani, gatti e furetti provenienti o reintrodotti da altri Paesi Terzi devono essere:
- identificati mediante tatuaggio leggibile (fino al 3 luglio 2012) o microchip;
- essere stati oggetto di titolazione di anticoprpi neutralizzanti contro il virus della rabbia pari ad almeno 0.5 UI/ml, effettuata almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e 3 mesi prima del movimento. L'attesa dei tre mesi non si applica per cani, gatti e furetti nel caso di reintroduzione. La titolazione non si rende necessaria sugli animali vaccinati ad intervalli previsti e già sottoposti a titolazione di anticorpi contro il virus della rabbia.
- Accompagnati da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale, conforme al modello prevista dalla decisione 200/203/CE, oppure, in caso di reintroduzione, da un passaporto che attesti l'osservanza delle predette disposizioni.

Ultimo aggiornamento: 23/01/2024