Attrezzature di sollevamento e a pressione
Attrezzature di sollevamento e a pressione
Attrezzature per il sollevamento di cose e persone/idroestrattori a forza centrifuga
Fonti legislative D. Lgs. n. 81/2008 – DPR 459/96 – D. Lgs. 17/2010.
Gli apparecchi di sollevamento soggetti a verifica periodica sono tutti quelli riportati nella tabella dell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008, dove sono riportate le periodicità di ogni singolo apparecchio.
Modulistica apparecchi di SOLLEVAMENTO
- Facsimile modulo SLI 572: interferenza gru
- Facsimile modulo SLI 573: incarico gruisti (*)
- Facsimile modulo SLI 575: dichiarazione corretta installazione radio comando (**)
(*) N.B. Tale lettera deve essere stilata per il gruista di ogni gru a torre interessata dal problema di interferenza.
(**) N.B. Il presente modulo va completato con il "CE" e lo schema a blocchi del radiocomando.
NOTA: Si rende noto che non sussiste più l’obbligo di dare comunicazione dell'avvenuta installazione di radiocomando su un apparecchio di sollevamento all'ATS competente per territorio cosi’ come richiesto dall'art. 16 del DM 12/09/1959.
La documentazione relativa all’avvenuta installazione del radiocomando deve essere conservata con la documentazione del mezzo di sollevamento e resa disponibile all’atto della verifica del mezzo stesso.
Le richieste di verifica periodica per gli apparecchi di sollevamento/estrattori devono essere effettuate on-line nell’apposita sezione.
Attrezzature a pressione, impianti di riscaldamento civili e industriali
Fonti legislative D. Lgs. n. 81/2008, DM 21/05/74, DM 01/12/75, D. Lgs. n. 93/2000, DM 329/2004, D.Lgs n. 311/91
Le attrezzature a pressione soggette a controllo sono quelle sono individuate nelle tabelle del D.M. 329/04 e nell’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, dove sono riportate le periodicità di ogni singolo apparecchio
E’ fatto obbligo all’utente che ha installato una attrezzatura, tubazione o insieme a pressione rientrante nel campo di applicazione della normativa, dichiararne la messa in servizio prima del loro utilizzo (art.6 DM 329/04).
Gli impianti di riscaldamento ad acqua calda aventi potenzialità al focolare superiore a 100.000 kcal (116,4 kW) sono soggetti a verifica periodica ogni 5 anni; in ambito civile sono soggetti a verifica quinquennale anche gli impianti con potenza compresa fra 30.000 e 100.000 kcal (34,9 e 116,4 kW) qualora assoggettati all’obbligo dell’amministratore.
Le richieste di verifica periodica per gli apparecchi a pressione e per gli impianti di riscaldamento devono essere effettuate on-line nell’apposita sezione.
Modulistica apparecchi a PRESSIONE
Facsimile modulo SLI 671: Dichiarazione Atto di Notorietà
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Ultimo aggiornamento: 21/03/2024