Assistenza all’estero per cure in Centri di altissima specializzazione/Assistenza Transfrontaliera

Assistenza all’estero per cure in Centri di altissima specializzazione

I cittadini iscritti al Sistema Sanitario Regionale possono ricorrere, in via di eccezione, a Centri di alta specializzazione all'estero per ricevere prestazioni sanitarie non ottenibili in Italia in strutture pubbliche o private accreditate per metodologia e/o tempi d'attesa. 
Per accedere al rimborso delle cure effettuate presso Centri esteri specializzati occorre la preventiva autorizzazione da parte della ASST di residenza.

COSA FARE

Il cittadino deve presentare domanda all'Ufficio Estero di ASST Spedali Civili, allegando la seguente documentazione:

  • specifica domanda di autorizzazione su apposito MODULO almeno 15 gg prima del trasferimento al centro estero;
  • Tessera Sanitaria - Carta Regionale dei Servizi (TS-CRS);
  • relazione sanitaria completa di diagnosi redatta da specialista (pubblico o privato, italiano o straniero) motivata rispetto all’impossibilità di fruire delle prestazioni in Italia tempestivamente o in forma adeguata al caso clinico. La proposta del medico deve contenere l'indicazione del Centro Estero individuato;
  • eventuale ulteriore documentazione sanitaria: referti medici, relazioni sanitarie ed eventuali cartelle cliniche.

 

La domanda è sottoposta al parere vincolante del Centro Regionale di riferimento competente per patologia.

Il Centro di riferimento, valuta la presenza dei requisiti richiesti (impossibilità di ricevere le cure necessarie in Italia, tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico) e l'appropriatezza della struttura estera, comunicando all’ASST il proprio parere motivato.

In caso di parere favorevole ASST rilascia al cittadino l'autorizzazione che dovrà essere presentata presso il Centro Estero individuato.

 

IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

Si possono verificare due tipologie di casistiche:

  1. Se il Centro di Altissima Specializzazione (Ospedale pubblico o accreditato) è in un Paese convenzionato di norma viene garantita l’assistenza a parità di condizioni con il cittadino del Paese sede del Centro. L’assistito, al ritorno, potrà eventualmente fare domanda di rimborso per le spese ulteriori spese sostenute a proprio carico (es.: viaggio – altre spese sanitarie – ticket).
  2. Se il Centro di Altissima Specializzazione è in un Paese non convenzionato o è una struttura privata in un Paese dell’Unione Europea, dello Spazio Economico europeo e della Svizzera, la domanda di rimborso dovrà essere effettuata al termine della cura allegando la documentazione che verrà richiesta da ASST; in questo caso l’assistito dovrà anticipare le spese.

 

COSA FARE IN CASO DI PARERE NEGATIVO?

In caso di parere negativo l’ASST invia una comunicazione motivata al cittadino, in cui viene indicato almeno una struttura italiana dove è possibile ottenere la prestazione richiesta.

Il cittadino può chiedere il riesame presentando nuova documentazione sanitaria ulteriormente motivata. A seguito di dinieghi ripetuti da parte del Centro Regionale di riferimento è facoltà dell’assistito presentare ricorso al Direttore Generale di ASST.

 

Assistenza Transfrontaliera


La Direttiva europea 24/2011 introduce il concetto della libertà di scelta da parte del cittadino di rivolgersi a strutture di altro Paese UE per fruire di prestazioni sanitarie.
Il cittadino può utilizzare l’assistenza transfrontaliera solo per le prestazioni sanitarie ottenibili con il SSN, con esclusione dei servizi di assistenza di lunga durata, i trapianti e le vaccinazioni contro le malattie contagiose.


Per le seguenti prestazioni è prevista l’autorizzazione preventiva: 

  • ricovero con almeno 1 notte di degenza;
  • prestazioni di day surgery individuate all’interno dell’allegato 6A del DPCM 12 gennaio 2017 (DRG ad alto rischio di non appropriatezza in regime di degenza ordinaria);
  • prestazioni di chirurgia ambulatoriale indicate nell’allegato 6B del DPCM 12 gennaio 2017 (prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza in regime di day surgery trasferibili in regime ambulatoriale);
  • prestazioni terapeutiche e di diagnostica strumentale che richiedono l’utilizzo di infrastrutture sanitarie o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose come per esempio la risonanza magnetica nucleare (RM), la tomografia computerizzata (TC), la radioterapia e la medicina nucleare.
     

La domanda per autorizzazione preventiva (scarica modulo "allegato A") deve essere corredata dalla seguente documentazione:

  • prescrizione del medico SSN oppure prescrizione del medico o di altro professionista abilitato in altro Stato UE contenente gli elementi essenziali per l’identificazione del paziente, del prescrittore con qualifica professionale, dati di contatto diretto, indicazione dello Stato membro in cui esercita la professione, firma originale leggibile e data di emissione, indicazione della prestazione sanitaria;
  • documentazione clinica;

La domanda va inoltrata all’indirizzo e-mail estero@asst-spedalicivili.it 
 

La domanda di rimborso (scarica modulo "allegato B") per le spese sostenute a seguito di prestazioni Transfrontaliere effettuate dopo autorizzazione preventiva o rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), deve essere inoltrata dal cittadino entro 60 giorni dall’erogazione delle prestazioni e deve essere corredata da:

  • prescrizione medica con data antecedente l’esecuzione della prestazione (se non già presentata in sede di richiesta autorizzazione);
  • certificazione in originale del trattamento erogato con diagnosi di dimissione o referto dell’esame diagnostico effettuato;
  • traduzione in lingua italiana della documentazione sanitaria e di spesa;
  • fatture quietanzate.

La domanda va inoltrata all’indirizzo e-mail  estero@asst-spedalicivili.it 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 11/10/2023