INDICAZIONI PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI E DI ATTESTAZIONI SANITARIE PER PRODOTTI DESTINATI ALL'ESPORTAZIONE

(prodotti di O.A. destinati al consumo umano, prodotti di O.A. non destinati al consumo umano, prodotti destinati all'alimentazione animale)

 

Si declinano le modalità di richiesta ed emissione di certificati sanitari relativi a prodotti alimentari di origine animale, sottoprodotti di origine animale e a prodotti per alimentazione animale destinati all'esportazione diretta verso un Paese terzo nonché di attestazioni sanitarie di prodotti alimentari di origine animale e di prodotti per alimentazione animale destinati all’esportazione verso un Paese terzo successivamente a commercializzazione interna o a scambio intracomunitario.

 

Certificati per prodotti destinati all'esportazione o alla successiva esportazione

L'Operatore del Settore Alimentare (OSA) può richiedere certificati per esportazione diretta o attestazioni sanitarie rivolgendosi al veterinario ufficiale del proprio impianto; maggiori informazioni possono essere richieste al veterinario competente per l'esportazione individuato nel Distretto Veterinario; gli operatori del settore alimentare interessati ad esportare verso Paesi terzi possono rivolgersi anche all'indirizzo di posta elettronica istituzionale competente (PrevenzioneVeterinaria@ats-brescia.it).

Gli stabilimenti che producono/manipolano alimenti di origine animale per l'esportazione devono possedere la registrazione o il riconoscimento ai sensi dei regolamenti europei vigenti per lo specifico settore: regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004 per gli alimenti; regolamento (CE) 1069/2009 per i sottoprodotti di origine animale, compresi gli operatori che producono alimenti per animali da compagnia.

Gli stabilimenti che producono/manipolano prodotti non di origine animale destinati all'alimentazione animale devono essere registrati o riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 183/2005.

Quando previsto da accordi con il Paese terzo, gli stabilimenti esportatori devono essere preventivamente inseriti in una apposita lista. Quando previsto deve essere utilizzato il testo del certificato concordato tra paese esportatore e paese importatore. Tali testi sono ufficiali, validi a livello nazionale e/o comunitario, approvati da Ministero della Salute e vincolanti in tutto e per tutto, nelle forma e nel contenuto. L'elenco delle liste e dei certificati concordati aggiornati è disponibile sul sito del Ministero della Salute:

La carta per la stampa dei certificati può essere:

  • Carta filigranata con logo della Repubblica Italiana (Pre-esportazioni tra Stati membri dell’UE successivamente destinate alla Federazione Russa/Unione Doganale – EAC ed esportazioni destinate alla Repubblica Popolare di Cina)
  • Carta filigranata con logo dell'Unione Europea (Esportazioni verso la Federazione Russa / Unione Doganale - EAC)
  • Carta bianca con logo della Repubblica Italiana e/o intestazione del Ministero della Salute (per i certificati concordati)
  • Carta bianca intestata ATS (per certificati non altrimenti intestati)

Il certificato riporta un numero univoco di riferimento, rilasciato dall’autorità competente. Il certificato deve sempre riportare i dati dello stabilimento di origine, i dati del destinatario, l'identificazione inequivocabile della merce (denominazione, lotto/partita, quantità, ecc.) e, in caso di esportazioni dirette, deve essere riportato anche il numero del documento di trasporto (DDT) che accompagna la merce, nonché le dichiarazioni contingenti previste.

La merce identificata nel certificato è controllata dal Veterinario Ufficiale ai sensi del Reg. (CE) 625/2017.

Sono fatti salvi i protocolli esistenti emanati dal Ministero della Salute e da Regione Lombardia per l'esportazione verso alcuni Paesi terzi.

 

Certificati sanitari generici e/o specifici

L'Operatore del Settore Alimentare (OSA) che richiede l’emissione di un certificato secondo modelli non pubblicati sul sito ministeriale è tenuto, qualora abbia già condiviso adeguata valutazione con il proprio veterinario, a fornire a quest’ultimo ogni informazione necessaria, se del caso, opportunamente documentata da procedure, registrazioni, esiti analitici, ecc., in tempo utile per l'emissione del certificato in  questione, nonché a rendere tempestivamente disponibile il testo del documento o, se del caso, richiederne formulazione al veterinario ufficiale dello stabilimento per consentire la verifica dei contenuti, sia in termini formali che sostanziali.

Il testo del certificato viene valutato dal veterinario ufficiale e dal referente export distrettuale congiuntamente, se del caso, al referente export dipartimentale in modo da esprimere parere completo.

Salvo particolari indicazioni specifiche, la carta in uso per il rilascio dei certificati è carta bianca intestata con il logo aziendale ATS Brescia.

Ogni certificato deve essere corredato di un numero di riferimento univoco, che ne consenta in ogni momento la precisa tracciabilità.  

In nessun caso, comunque, un certificato emesso da un veterinario ufficiale dell'ATS può essere redatto su carta intestata della ditta per cui viene rilasciato, eccezion fatta per i casi particolari in cui il Paese terzo richieda esplicitamente la sottoscrizione di una specifica dichiarazione del produttore (es. australian import permit).

L'inchiostro del timbro e della firma del veterinario ufficiale apposti sull'originale devono essere di colore blu o, comunque, di colore diverso da quello della stampa del testo del certificato. Quando il documento è costituito da più pagine, a queste dev'essere piegato un angolo a fogli sfalsati pinzati insieme e vidimati in modo tale che non sia possibile scioglierli senza che la vidimazione venga alterata. Le pagine, inoltre, vanno numerate progressivamente con indicazione del totale (es: 1 di 3, 2 di 3, ecc.).

Lo stabilimento trattiene archiviata copia cartacea o elettronica di ogni certificato emesso, così come fa il Distretto Veterinario competente per territorio.

Riferimenti normativi:

Ultimo aggiornamento: 18/11/2021