Certificazioni sanitarie

Per consentire ai nostri prodotti agroalimentari di entrare nei propri territori i Paesi terzi chiedono ufficialmente che tali prodotti soddisfino specifici requisiti igienico-sanitari.

Tali requisiti sono, talvolta, sovrapponibili a quelli vigenti in Unione Euroepa (equivalenza), talaltra, invece, differenti. Sia in un caso sia nell'altro, sovente, i requisiti da soddisfare sono oggetto di trattazione e di accordo formale tra il Paese terzo e, secondo i casi, l'Unione Europea, i singoli Stati membri, le associazioni di categoria o addirittura le singole ditte. 

In ogni caso, per potere esportare, si deve potere dimostrare che i prodotti rispettano i criteri di sicurezza stabiliti dalla normativa nazionale del Paese importatore. In generale, essi devono essere riconosciuti sicuri non soltanto per l'uomo, ma anche per gli animali e le piante.

Lo strumento normalmente richiesto a garanzia della sicurezza dei prodotti agroalimentari, così come, del resto, di animali vivi, mangimi e sottoprodotti, è la certificazione sanitaria.

La certificazione sanitaria è rilasciata dall'Autorità Competente secondo il tipo specifico di prodotti: per gli alimenti di origine animale (carne, latte, pesce e uova) l'Autorità competente designata è il Servizio Veterinario dell'ATS; per quelli di altra origine (come olio, pasta, vino, ecc.) è necessario invece rivolgersi al Servizio di Igiene.

Per poter rilasciare il certificato sanitario l'ATS è tenuta ad eseguire specifici controlli ufficiali finalizzati a verificare l'effettiva presenza dei requisiti richiesti, confermando mediante tali controlli sia i requisiti previsti dai regolamenti comunitari (quando riconosciuti equivalenti dal paese terzo) sia i requisiti non equivalenti e, quindi, supplementari a quelli comunitari, però esplicitamente richiesti da determinati Paesi terzi.

Alcuni modelli di certificati nascono a seguito degli accordi di cui si parlava poc'anzi e, di fatto, ne divengono parte integrante. Tali certificati, comunemente denominati "concordati", possono essere riferiti a una o più tipologie di prodotto e devono essere firmati tal quali, senza possibilità di modifiche o integrazioni. In alcuni casi, per contro, i testi dei certificati non sono affatto "concordati" con il Paese terzo, ma quasi imposti dallo stesso e contengono condizioni sanitarie per le quali la garanzia da fornire è onerosa, a volte anche dal punto di vista economico (ad esempio, si pensi agli oneri di campionamento per l'esportazione verso la Federazione Russa).

In altri casi, anche in presenza di accordi sui requisiti igienico-sanitari da garantire, non vengono elaborati testi di certificati specifici ed è pertanto possibile procedere con delle attestazioni generiche che garantiscano in genere l'adeguatezza degli stabilimenti di produzione, la libera commercializzazione dei prodotti in Unione Europea e l'esecuzione della sorveglianza ufficiale secondo le normative comunitarie.

I testi dei certificati "concordati" attualmente disponibili nella versione aggiornata sono scaricabili dal siti del Ministero della Salute, alla pagina Certificati per esportazione di alimenti.

Per il rilascio dei certificati di esportazione degli alimenti di origine animale il Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale dell'ATS di Brescia ha predisposto apposite linee guida liberamente consultabili.

Ultimo aggiornamento: 18/11/2021