Registrazione attività di apicoltura

Tutti gli operatori di apicoltura, che detengono apoidei, inclusi api mellifere e bombi, devono, in conformità all’articolo 5 del D.Lgs 05 agosto 2022 n. 134, registrare la propria attività.

Le attività di apicoltura, si dividono in:

  • Familiari, attività nelle quali sono presenti complessivamente fino a un massimo di 10 alveari, in cui gli apoidei sono tenuti esclusivamente per la produzione di prodotti per autoconsumo o uso domestico privato, senza alcuna attività commerciale, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 852/2004, e senza cessione di apoidei ad altri operatori;
  • Ordinarie

Per le attività di apicoltura familiari, la registrazione può essere richiesta dall’operatore al Distretto Veterinario ATS Brescia territorialmente competente sul proprio comune di residenza utilizzando l’allegato A del decreto 11 agosto 2014 (“Dichiarazione attività di apicoltura, assegnazione codice univoco identificativo e registrazione in BDA”) o analogo documento di richiesta di registrazione che riporti i medesimi dati oppure utilizzando lo specifico modulo informatizzato disponibile, previa autenticazione, nell’area riservata dell’anagrafe apistica della Banca Dati Nazionale (www.vetinfo.it).

Per le attività di apicoltura ordinarie, la richiesta di registrazione deve essere effettuata dall’operatore mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente sulla sede legale dell’operatore. Nelle more dell’adozione della modulistica unificata a cui sta lavorando apposito gruppo regionale e della condivisione con i SUAP, è necessario che gli operatori facciano pervenire al Distretto Veterinario ATS Brescia competente sulla sede legale dell’operatore, anche l’allegato A al decreto 11 agosto 2014 (“Dichiarazione attività di apicoltura, assegnazione codice univoco identificativo e registrazione in BDA”) o analogo documento di richiesta di registrazione che riporti i medesimi dati. L’assegnazione del numero di registrazione/codice aziendale da parte dell’ATS potrà essere effettuata solo ad avvenuta ricezione della SCIA.

Si specifica che per le attività di apicoltura, poiché gli apiari di uno stesso operatore possono essere dislocati in luoghi diversi, anche distanti tra loro, il codice aziendale è assegnato, in caso di attività ordinarie, alla sede legale dell’operatore o, in caso di attività familiari, alla sua residenza.

L’attività di apicoltura potrà essere avviata solo dopo che l’operatore avrà ottenuto il numero di registrazione/codice aziendale.

La registrazione di un’attività di apicoltura, sia familiare che ordinaria, è soggetta al pagamento da parte dell’operatore di un costo forfettario, stabilito dal D.Lgs05 agosto 2022 n. 134 e dal D.Lgs 02 febbraio 2021 n. 32, pari a €20.

Gli obblighi e le modalità, incluse le tempistiche di comunicazione delle variazioni anagrafiche e delle registrazioni in Banca Dati Nazionale, sono definiti dal D.Lgs 05 agosto 2022, n. 134 e dal DM 7.3.2023.

Modulistica:

Ultimo aggiornamento: 23/01/2024