Studi professionali
Studi professionali
Ai sensi della DGR VII/5724 del 27.7.2001, per studi professionali sanitari si intendono quegli ambiti nei quali l’attività del singolo professionista sanitario prevale sull’aspetto organizzativo e dove le prestazioni erogate non determinano procedure diagnostico terapeutiche di particolare complessità o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente.
E’ una attività che si configura a “semplice gestione”, in cui il profilo professionale prevale sul profilo organizzativo, inoltre, non è un locale aperto al pubblico, nel senso che non è accessibile alla generalità indistinta degli utenti, ma solo ai pazienti del professionista sanitario, che con lui hanno un rapporto contrattuale basato sulla fiducia. L’attività sanitaria, esercitata presso studi professionali sanitari, non può essere effettuata presso strutture aventi finalità commerciali o ricondotta a società commerciali. Più professionisti sanitari possono aprire i loro studi professionali all’interno di una stessa unità immobiliare, ma non deve prevalere il concetto di impresa. Ogni professionista sanitario deve presentare una singola comunicazione ed effettuare le prestazioni autonomamente. Più professionisti sanitari (costituisce riferimento l’elenco pubblicato sul portale del Ministero della Salute) possono condividere lo stesso studio professionale sanitario in tempi diversi, ma anche in questo caso ognuno deve presentare una propria comunicazione di inizio attività. Tutti sono tenuti a definire ed adottare procedure per garantire la costante idoneità delle risorse comuni, fermo restando che ciascun professionista rimane unico responsabile delle prestazioni sanitarie rese ai propri pazienti. Nello studio professionale, dato che è assente una organizzazione di mezzi e di persone autonoma rispetto al professionista, non esiste “subentro” nella titolarità. Nel caso, quindi, in cui un professionista cessi la propria attività e lasci i locali ad un collega, il professionista che cessa lo comunica all’ATS e chi inizia farà una nuova comunicazione di apertura.
Si rammenta inoltre che gli operatori delle Arti ausiliarie delle professioni sanitarie e gli Operatori di interesse sanitario non essendo inseriti nell’elenco dei professionisti sanitari riconosciuti come tali dal Ministero della Salute, non possono svolgere la loro attività in autonomia in un contesto di studio professionale sanitario ai sensi della DGR 5724 del 2001.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata, prima dell’inizio dell’attività, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, con una delle seguenti modalità:
- a mano, solo su appuntamento da concordare telefonicamente con la segreteria della Equipe;
- a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.ats-brescia.it
A seguito della disamina da parte del personale del Servizio potranno essere richieste integrazioni oppure essere disposta, in caso di gravi difformità, anche la sospensione dell’attività sanitaria, fino al perfezionamento della pratica
RIFERIMENTI NORMATIVI
Deliberazione Regionale n. VII/5724 del 27/07/2001 "Indicazioni per la riclassificazione dell’attività odontoiatrica, degli studi professionali e della chirurgia ambulatoriale"
PSICOLOGI NOTE REGIONALI
Nota 1 - Protocollo Regione Lombardia G1.2022.0021604 del 16/05/2022
Nota 2 - Protocollo Regione Lombardia G1.2022.0023204 del 30/05/2022
Nota 3 - Protocollo Regione Lombardia G1.2023.0023945 del 28/06/2023
Nota 4 - Protocollo Regione Lombardia G1.2023.0050297 del 15/12/2023
Tutte queste comunicazioni/SCIA sono oggetto di pagamento di diritti sanitari come previsto dalla voce 1 del Tariffario n.53 del 01/02/2024 attraverso PagoPa
Modulo Comunicazione Studio Professionale
Ultimo aggiornamento: 07/04/2025