Sospensioni
Sospensioni
SOSPENSIONI
L’erogazione della Misura B1 (contributo/Voucher sociosanitario/interventi integrativi sociali) è sospesa in caso di:
1. ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale;
2. ricovero di sollievo per adulti oltre i 60 giorni/anno;
3. ricovero di sollievo per minori oltre i 90 giorni/anno;
4. attivazione di una misura/intervento non compatibile con la Misura B1;
5. permanenza della persona con disabilità fuori regione oltre 90 giorni annuali.
Per il solo punto 5. il termine può essere derogato in caso di terapie specialistiche prolungate e programmate da effettuarsi fuori Regione, purché certificate dallo specialista di branca che ne dichiara la necessità, la indifferibilità e la durata prevista.
La deroga dei termini è preventiva ed è autorizzata da Regione Lombardia, previa valutazione e parere del caso da parte della ATS territorialmente competente.
In tutti i casi di sospensione la Misura B1 sarà riattivata dal giorno del rientro a domicilio a seguito della comunicazione supportata da idonea documentazione (ad es. lettera dimissione in caso di ricovero temporaneo di sollievo).
Non è prevista la possibilità di recupero delle prestazioni temporaneamente sospese.
Ultimo aggiornamento: 29/01/2025