Piano di controllo e certificazione nei confronti della paratubercolosi bovina

COS' È LA PARATUBERCOLOSI?

E' una malattia infettiva e contagiosa, ampiamente diffusa, sostenuta dal Mycobacterium avium subs. Paratubercolosis (Map), che colpisce ruminanti domestici e selvatici.

Nell'allevamento bovino, la paratubercolosi è in grado di determinare danni economici rilevanti, anche in assenza di forme cliniche della malattia.

Comporta danni diretti quali:

  • calo della produzione lattea,
  • diminuzione dell'incremento ponderale e peggioramento dell'indice di conversione degli alimenti
  • ipofertilità

e danni indiretti riconducibili a limitazioni nel commercio di animali e prodotti.

La paratubercolosi è inoltre oggetto di attenzione in relazione ad un possibile ruolo zoonosico di Map nel Morbo di Crohn dell'uomo ma ad oggi non vi sono sufficienti evidenze scientifiche per confermare questa ipotesi.

Per maggiori informazioni sulla malattia si rimanda al sito del Centro di referenza nazionale per la Paratubercolosi presso l'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, alla pagina http://www.izsler.it/pls/izs_bs/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=2021.

 

QALI SONO GLI OBBLIGHI DI NORMA PER LA PARATUBERCOLOSI?

Le forme cliniche riconducibili a paratubercolosi devono essere obbligatoriamente segnalate al Distretto Veterinario competente per territorio sull'allevamento, dai proprietari e/o dai detentori degli animali nonchè da parte di medici veterinari, ai fini degli ulteriori approfondimenti ed eventuali provvedimenti, quali restrizioni alle movimentazioni, volti a limitare la diffusione della malattia.

 

CHE COSA SI PUÒ FARE PER CONTRASTARE LA PARATUBERCOLOSI?

Con Decreto n. 6845 del 18 luglio 2013, regione Lombardia ha emanato il Piano regionale di controllo e certificazione nei confronti della paratubercolosi bovina. Esso ha disposto, oltre alla misure obbligatorie da attuarsi in caso di conferma di un caso clinico di paratubercolosi, un Piano regionale di certificazione su base volontaria.

 

Tale piano volontario:

  • consente di accedere alla qualifica sanitaria PTEX1 "assenza di casi clinici di paratubercolosi negli ultimi 12 mesi", che è requisito per la certificazione per l'export del latte e dei prodotti derivati e si basa sull'assenza, verificata in corso di visita dell'effettivo, di casi clinici;
  • fornisce strumenti di prevenzione e controllo dell'infezione da Map ai fini del miglioramento sanitario degli allevamenti consentendo il riconoscimento di livelli sanitari progressivi (da PT1 a PT5) di garanzia di indennità nei confronti della paratubercolosi bovina. Per livelli sanitari superiori al PTEX1 e in tutti gli allevamenti aderenti con sieropositività è prevista la predisposizione, da parte del veterinario aziendale, diun piano aziendale di gestione sanitaria approvato dal Distretto Veterinario competente della ATS.

Ai fini dell'ottenimento e del mantenimento delle qualifiche sanitarie sono previsti esami sierologici definiti da specifici protocolli di campionamento volti a evidenziare eventuali capi sieropositivi.

COME SI ADERISCE AL PIANO AD ADESIONE VOLONTARIA?

Per aderire al piano regionale di certificazione ed ottenere la qualifica utile per la certificazione per l'export l'allevatore deve presentare apposita domanda (allegato 3). A meno di rinuncia, l'adesione al piano si intende tacitamente rinnovata ogni anno.

Per acquisire o mantenere livelli sanitari superiori al PTEX1 l'allevatore deve presentare apposita richiesta (allegato 4) recante indicazione del veterinario responsabile del piano aziendale di gestione sanitaria.

I COSTI

la visita clinica effettuata ai fini dell'adesione e per l'acquisizione della qualifica PTEX1, è a carico del proprietario degli animali, a meno che sia effettuata contestualmente ad altri controlli ufficiali per le profilassi di stato obbligatorie. Analogamente sono a carico del proprietario i prelievi, eccezion fatta per quelli disposti a seguito di conferma di casi clinici e quelli effettuati contestualmente alle profilassi di stato obbligatorie. I costi degli accertamenti analitici sono a carico del proprietario, eccezion fatta per quelli disposti a seguito di conferma di casi clinici o per l'acquisizione o il mantenimento di livello sanitario uguale o superiore a PT3.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI (NORMATIVA):

Decreto regione Lombardia n. 6845 del 18 luglio 2013 (BURL Serie Ordinaria n. 30 - Mercoledì 24 luglio 2013)

 

MODULISTICA

Allegato 3 Domanda di adesione al piano regionale di certificazione della paratubercolosi bovina

Allegato 4 Richiesta riconoscimento /mantenimento qualifica sanitaria per la paratubercolosi bovina

Ultimo aggiornamento: 24/01/2024