Operatori addetti in caso di interventi di rimozione e smaltimento amianto

Al fine di prevenire il rischio di esposizione a fibre di amianto per la popolazione e per gli addetti, la legge prevede una serie di misure di prevenzione e protezione.
Per le attività che possono comportare, per i lavoratori, una esposizione ad amianto quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio. (art. 250 D.Lgs. 81/08).
I datori di lavoro delle imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, sia in matrice compatta che friabile, ai sensi dell'art. 256 D.Lgs. 81/08, devono predisporre uno specifico Piano di lavoro. L’invio del piano di lavoro sostituisce gli adempimenti di cui all’articolo 250.

 

Nel caso si debba procedere alla rimozione di amianto o manufatti in cemento-amianto vanno applicate le norme per la sicurezza del lavoro (D.lgs. 81/08 titolo IX capo III).

Per poter effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto sia in matrice compatta che friabile le imprese devono:

  • essere iscritte all’albo dei gestori rifiuti per attività di bonifica cat. 10A e/o 10B;
  • avere dipendenti provvisti di patentino di abilitazione rispettivamente per coordinatori e operatori addetti alla bonifica;
  • avere dipendenti soggetti a regolare sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.

Notifica

La notifica (art. 250 D.Lgs 81/08) deve contenere almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

a) ubicazione del cantiere;
b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
c) attività e procedimenti applicati;
d) numero di lavoratori interessati;
e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
f) misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto

 

Piano di Lavoro

Il Piano di lavoro (art. 256 D.Lgs. 81/08) deve contenere informazioni relative a:

  • Natura dei lavori e loro durata presumibile.
  • Luogo dove i lavori verranno eseguiti.
  • Tecniche lavorative adottate.
  • Misure per la protezione e la decontaminazione degli addetti alla rimozione.
  • Misure per la protezione di terzi, per la raccolta e lo smaltimento dei materiali.
  • Caratteristiche delle attrezzature o dei dispositivi che s’intendono utilizzare.
  • Fornitura d’idonei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori.

Cosa fare

Gli interessati devono effettuare la notifica utilizzando l'applicativo regionale GEMA.
È possibile consultare la Nota Regionale H1.2014.0010474 del 11/3/2014 che fornisce indicazioni su come fare la trasmissione telematica.
I piani di lavoro (art 256 D.Lgs. 81/08) devono essere trasmessi almeno 30 giorni prima della data prevista per l’inizio dei lavori. Se l’ATS non formula osservazioni, il lavoro può iniziare trascorsi 30 giorni dalla notifica del piano nell'applicativo regionale GEMA.

In caso debbano essere effettuati lavori con urgenza (es. pericolo di caduta materiale) il piano deve contenere oltre al giorno, anche l’ora di inizio lavori.
Le procedure operative di rimozione e le misure di sicurezza da adottare durante gli interventi di rimozione amianto, dovranno rispettare quanto indicato nel D.M. 6/9/94, nelle “Linee guida per la gestione del rischio amianto” di cui alla D.G.R. Regione Lombardia n. 8/6777 del 12 marzo 2008, e nel Titolo IX, capo III del D.lgs. n. 81 del 9/4/08

Esposizioni sporadiche e di debole intensità all’amianto

Solo in casi particolari, per esposizioni di breve intensità non è prevista la trasmissione né della notifica ex art. 250 D.Lgs. 81/08 né del piano di lavoro ex art 256 D.Lgs. 81/08.
Questi casi riguardano generalmente meccanici, elettricisti, lattonieri, idraulici, lattonieri muratori che si trovino nella necessità di intervenire occasionalmente e per tempi ridotti (meno di 4 ore) su quantitativi ridotti di materiali contenenti amianto  non friabile (es. guarnizioni, canne fumarie, rimozioni di superfici di lastre cemento amianto inferiori a 10 mq, ripristino di lastre cemento amianto) (Circolare Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità - ESEDI - all’amianto). In questi casi i lavori devono essere eseguiti adottando misure idonee a proteggere la salute dei lavoratori e la dispersione dell’ambiente effettuando il trattamento preventivo dei materiali contenenti cemento amianto e utilizzando i dispositivi di protezione individuale previsti.
In ogni caso il trasporto e il conferimento delle lastre per lo smaltimento deve essere affidato ad imprese specializzate in possesso dei requisiti richiesti.

Rimozione di amianto in matrice friabile
Per la rimozione di amianto in matrice friabile è necessario procedere alle seguenti fasi che richiedono la presenza del personale della ATS:

  • collaudo del cantiere da effettuare al termine dell’allestimento del cantiere, compresa l’installazione dell’unità di decontaminazione e prima di qualsiasi attività di disturbo/manomissione dell’amianto. Il collaudo dell’area confinata è  volto a verificare l’efficacia del sistema di confinamento attraverso prove di tenuta (prova tenuta con fumogeni e collaudo della depressione).
  • certificazione di restituibilità che avviene solo dopo aver verificato l’assenza di residui di materiali contenenti amianto e l’assenza di fibre di amianto nell’atmosfera compresa nell’area bonificata. Per la verifica di questi criteri occorre seguire una procedura che comporta l'ispezione visuale preventiva e quindi il campionamento dell'aria che deve avvenire operando in modo opportuno per disturbare le superfici nell'area interessata (campionamento aggressivo).

I sopralluoghi effettuati per il collaudo del cantiere, per la verifica visiva al termine della bonifica e il rilascio della certificazione di restituibilità sono soggetti al pagamento.

La prestazione è a pagamento da effettuare con modalità PagoPA : riferimento voce 30 e voce 46 del Tariffario in vigore 

Per informazioni: (Segreteria SC PSAL) - Equipe Terrioriali PSAL 

 

Ultimo aggiornamento: 23/02/2024