Lista di stabilimenti

Per l'esportazione verso alcuni Paesi terzi è necessario che gli stabilimenti interessati vengano appositamente autorizzati e inseriti in specifiche liste ufficiali.

Tali liste vengono solitamente predisposte a seguito della sottoscrizione di accordi tra Paesi terzi e Unione Europea e/o Stato membro (es. Italia) e possono essere:

  1. redatte e gestite direttamente dal paese esportatore, nel caso l'Italia che gestisce le liste ufficiali presenti sul sito dedicato del Ministero della Salute;

  2. redatte e gestite direttamente dal Paese terzo, nel qual caso le Autorità nazionali fungono esclusivamente da tramite, senza controllo diretto sulla gestione delle stesse (es. Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese).

In ogni caso, le ditte interessate a richiedere l'inserimento in dette liste manifestano formalmente il proprio interesse al Ministero della Salute per il tramite dell'ATS di competenza per il terrirorio ove ha sede l'attività produttiva. L'iter di inserimento si compie seguendo la procedura ministeriale e disponibile sul sito del Ministero della salute.

I Paesi terzi firmatari degli accordi possono comunque riservarsi, e di fatto si riservano, la possibilità di compiere verifiche ispettive in loco, anche preventive, al fine di valutare l’effettiva applicazione degli accordi riguardo ai metodi di controllo e di sorveglianza posti in atto dalle Autorità Competenti nazionali e i requisiti strutturali e gestionali degli stabilimenti.

Ultimo aggiornamento: 18/11/2021