Diritto all’oblio oncologico
Diritto all’oblio oncologico
La Legge n. 193 del 7 dicembre 2023 ha introdotto il diritto all’oblio oncologico, quale diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei limiti indicati dalla predetta legge, per l’accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, in sede di indagini sulla salute dei richiedenti un’adozione e per l’accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale.
La norma è diventata pienamente operativa con il Decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 2024, che ha disciplinato le modalità e le forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell’applicazione della normativa sull’oblio oncologico.
Cosa fare per ottenere il certificato?
Il cittadino interessato, già paziente oncologico, puo' presentare specifica istanza, eventualmente corredata dalla relativa documentazione sanitaria, a:
- una Struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, oppure
- un Medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l’oblio, oppure
- un Medico di medicina generale oppure un Pediatra di libera scelta.
Il fac simile da utilizzare per l’istanza è riportato nel Decreto Ministeriale del 5 luglio 2024, disponibile in calce.
L’istanza può essere presentata decorsi 10 anni dalla conclusione del trattamento attivo, senza episodi di recidiva. Possono essere previsti termini inferiori di guarigione per specifiche patologie oncologiche (Decreto Ministeriale del 22 marzo 2024).
Qualora la malattia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età, la domanda puo' essere presentata decorsi 5 anni dalla conclusione del trattamento attivo, senza episodi di recidiva.
La certificazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta se sussistono, a giudizio della struttura o del medico certificante, i presupposti temporali (decennali o quinquennali) richiesti dalla legge n. 193 del 2023 e quelli previsti nei successivi decreti attuativi della medesima legge con i quali sono indicati, per specifiche patologie oncologiche, termini inferiori di guarigione.
Il rilascio della certificazione non comporta oneri a carico del richiedente (art. 5, comma 1, Legge n. 193/2023).
Per ulteriori informazioni, si invita a consultare i siti web istituzionali delle ASST e delle Strutture Private Accreditate di Ricovero e Cura.
Per approfondimenti in tema di oblio oncologico, è possibile consultare il sito web del Garante per la protezione dei dati personali, al seguente link: Garante Protezione Dati Personali
Normativa di riferimento:
- Legge n. 193 del 7 dicembre 2023
- Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024
- Decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 2024
Ultimo aggiornamento: 04/12/2024