Certificazioni mediche per lavoratori/lavoratrici
Certificazioni mediche per lavoratori/lavoratrici
Ex art. 41 D. Lgs. 81/08
Le certificazioni mediche per lavoratori/lavoratrici vengono rilasciate dal Collegio Medico a seguito di presentazione di istanza di ricorso, da parte del lavoratore o del datore di lavoro, avverso al giudizio di idoneità alla mansione specifica, compreso il giudizio di idoneità formulato in fase preassuntiva, espresso dal medico competente aziendale.
Il ricorso avverso il giudizio del medico competente previsto dall'articolo 41 del D. Lgs. 81/08 può essere presentato sia dal lavoratore che dal datore di lavoro entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del giudizio stesso.
Il lavoratore riceverà al proprio indirizzo la convocazione del Collegio Medico.
La domanda, debitamente compilata e con allegato il giudizio contro il quale si vuole ricorrere, va presentata previo appuntamento (o spedita) alla SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro SC PSAL
Modulo di richiesta
- Visita medica collegiale per ricorso contro il parere del medico competente aziendale (ex art. 41 D. Lgs. 81/2008) Ricorrente Lavoratore
- Visita medica collegiale per ricorso contro il parere del medico competente aziendale (ex art. 41 D. Lgs. 81/2008) - Ricorrente Datore di Lavoro
La prestazione è a pagamento da effettuare tramite il sistema PagoPA
Ex art. 5 Legge 300/70
Viene rilasciata certificazione anche su richiesta, da parte del datore di lavoro, di valutazione dell’idoneità lavorativa del lavoratore ai sensi dell’art. 5 legge 300/70.
Il lavoratore riceverà al proprio indirizzo la convocazione del Collegio Medico.
La domanda, debitamente compilata va presentata (o spedita) a:
Modulo di richiesta
La prestazione è a pagamento da effettuare tramite il sistema PagoPA
Esposizione a radiazioni ionizzanti
Si informa che, ai sensi dell’art. 95 d.lgs.230/95 e s.m.i., il ricorso avverso al giudizio di idoneità medica all'esposizione a radiazioni ionizzanti espresso dal medico autorizzato (lavoratori categoria A e B), deve essere presentato all'Ispettorato Centrale del Lavoro, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso.
Idoneità lavorativa di apprendisti minori
L'art. 42 del Decreto Legge n° 69 del 21 giugno 2013 abolisce le visite mediche preventive di attestazione di idoneità psicofisica al lavoro per i minori e per gli apprendisti.
L'eventuale obbligo della visita medica preventiva è limitato ai casi disciplinati dal D.Lgs 81/2008 ed è assolto tramite il medico competente aziendale.
Ultimo aggiornamento: 23/02/2024