Autorizzazione in DEROGA per uso di interrati/seminterrati

 

L’ATS, previa istruttoria tecnica di valutazione della singola situazione, rilascia l’autorizzazione in deroga all’utilizzo lavorativo di locali interrati o seminterrati ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 81/2008; vengono inoltre rilasciate autorizzazioni in deroga all’altezza minima (netta inferiore a mt. 3,00) ai sensi dell’art. 63, comma 1, allegato IV p.to 1.2.4 del D.Lgs. 81/2008.

CRITERI DI DEROGA PER L’UTILIZZO DI LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI DESTINATI ALLA PERMANENZA DI PERSONE PER ATTIVITA’ LAVORATIVA

L’articolo 65 del D.Lgs 81/2008:

  • al comma 1 vieta l’utilizzo, per qualsiasi attività lavorativa, dei locali semisotterranei e sotterranei.
  • al comma 2, quando ricorrano particolari esigenze tecniche, prevede la deroga DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO al divieto specificato al comma 1. IL DATORE DI LAVORO, in tal caso, deve assicurare idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.
  • al comma 3 stabilisce che l’ORGANO DI VIGILANZA può consentire l’uso per attività lavorativa dei locali semisotterranei e sotterranei anche se non ricorrono particolari esigenze tecniche. L’Organo di Vigilanza può consentire l’uso di questi locali se le lavorazioni non danno luogo ad emissioni di agenti nocivi, se sono rispettate le norme del D.Lgs 81/2008 e se sono assicurate le idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.

L’uso degli ambienti in possesso delle condizioni e dei requisiti è comunque subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione di cui allo stesso articolo, rilasciata dall’Organo di Vigilanza che valuta caso per caso.

Ai fini della Deroga di cui all’art. 65 del D.Lgs 81/2008 si applicano le definizioni:

  • del D.Lgs 81/2008;
  • del Regolamento Locale d’Igiene e/o del Regolamento Edilizio adottato dal Comune territorialmente coinvolto;
  • della normativa vigente in materia di prevenzione incendi.

Campo di applicazione

Tutte le destinazioni d'uso eccetto quelle riguardanti le attività lavorative che comportano la presenza e diffusione di inquinanti di natura chimica e fisica.

Livelli di prestazione

Per quanto riguarda i requisiti igienico sanitario dei locali, dovranno essere rispettati gli standard previsti dal Regolamento Locale d’Igiene e/o del Regolamento Edilizio adottato dal Comune territorialmente coinvolto; e dalle disposizioni eventualmente impartite dal Servizio d’Igiene Pubblica.

Per quanto riguarda i requisiti strutturali ed organizzativi relativi alla prevenzione degli incendi, dovranno essere rispettati i requisiti previsti dai DM 01/09/2021, DM 02/09/2021, DM 03/09/2021 e dal Nuovo Codice Prevenzione Incendi (DM 03/08/2015).

Alla domanda di Deroga devono essere allegati gli estratti delle planimetrie con specifico riferimento ai locali di interesse.

VOLTURE

Voltura dell’atto autorizzativo: la volturazione dell'autorizzazione in deroga all'allegato 4 punto 1.2.4. o all'art. 65 del D.Lgs 81/08, è ammessa solo quando si tratta semplicemente di un cambio di Ragione Sociale; le richieste di voltura sono ammissibili generalmente infatti solo per cambi di intestazione societari ma senza nessuna modifica del layout, del ciclo produttivo e della tipologia d'uso dei locali già derogati. In questo caso la richiesta di volturazione deve essere accompagnata da autocertificazione del datore di lavoro richiedente la voltura che nulla è stato modificato nel layout, nel ciclo produttivo e nella tipologia d'uso dei locali già derogati.

Per le volture è consigliato un contatto telefonico preventivo con gli uffici del servizio PSAL prima di inserire la richiesta.

In ogni caso ATS Brescia si riserva di effettuare una valutazione della richiesta, caso per caso, anche nel caso in cui la voltura riguardi attività avviate in epoca antecedente alla normativa attualmente in vigore.

Pertanto, se ritenuto necessario la richiesta di voltura non sarà accettata e si chiederà alla ditta di attivare l’istanza di deroga ex novo.

GAS RADON

Per utilizzare i locali interrati dovrà essere eseguita, entro 24 mesi dall'inizio dell'attività, la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon, ai sensi dell'art.17 comma 1 lett. a) del d.lgs. 101/2020. Tale indicazione verrà sempre prescritta nell'atto autorizzativo che dovesse essere rilasciato.

Si consiglia, in ogni caso, anche in assenza di una cogenza normativa, di anticipare tali valutazioni già precedentemente all'effettivo utilizzo degli ambienti; infatti, in caso di presenza di gas radon oltre i livelli prestabiliti, è possibile intervenire più facilmente con soluzioni tecniche, edilizio-strutturali ed impiantistiche, sulle strutture che delimitano gli ambienti, evitando quindi successivi interventi strutturali, anche importanti, ad attività lavorativa ormai iniziata.

Inoltre, la possibile presenza di gas radon, se ipotizzata sulla base del contesto insediativo e localizzativo dell'attività, costituisce un rischio che il datore di lavoro ha il compito di tenere in considerazione all'interno del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del d.lgs. 81/08, qualora l'attività venga esercitata a piano terra o/o al piano seminterrato (solo se in area prioritaria rischio radon) o ad un piano interrato (indipendentemente dalla ricomprensione o meno in un'area prioritaria rischio radon).

Si ricorda infine che non appena saranno determinate da Regione Lombardia le aree prioritarie rischio radon al livello regionale, anche per i locali seminterrati e a piano terra subentrerà l'obbligo di completamento delle misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro 24 mesi decorrenti dall'inizio dell'attività, secondo quanto indicato all'art.17 comma 1 lett. b).

Si invita pertanto a prendere completa lettura delle azioni che competono all'esercente, tanto in vigenza dell'attuale obbligo, quanto di quelli che potrebbe avere in futuro (art. 17 del d.lgs. 101/2020).

ISTRUTTORIA

L'istruttoria, come da Delibera n. 415 del 19/07/2011, prevede una durata del procedimento fino a 120 giorni, salvo richieste di integrazioni da parte dell’Ente o necessità di acquisire documentazione mancante (combinato disposto Legge 241/90 - art. 6 - Legge Regionale 1 febbraio 2012, n. 1 art. 6).

Ai fini dell'applicazione del Regolamento di Igiene la competenza è territoriale e varia in base al Comune in cui si trovano i locali.

Il procedimento non può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato, pertanto il procedimento non può concludersi con il silenzio-assenso dell’amministrazione.

La documentazione dovrà essere interamente trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.ats-brescia.it all’attenzione del Servizio PSAL utilizzando i moduli di istanza qui di seguito riportati

TARIFFARIO

Richiesta per art. 65 D.L.gs 81/08: sono richieste a pagamento in quanto rilasciate nell’interesse di privati e il versamento è a carico del richiedente.

I costi sono dettagliati nel Decreto del Direttore Generale n. 53 del 31/01/2024 “Tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria delle Agenzie di Tutela della Salute richieste da terzi nel proprio interesse” di cui alla D.G.R. N XI/2698/2019, aggiornamento delle tariffe. Adozione con efficacia dal 01.02.2024

La somma da versare è pari a € 142,97 (centoquarantadue,97) per prestazione corrispondente alla voce 7 del tariffario in vigore “autorizzazioni in deroga al divieto di adibire locali sotterranei e semi sotterranei ad uso lavorativo, compreso sopralluogo”.

Richiesta per art. 63 comma 1 D.L.gs 81/08, allegato IV punto 1.2.4.: sono richieste a pagamento in quanto rilasciate nell’interesse di privati e il versamento è a carico del richiedente.

I costi sono dettagliati nel Decreto del Direttore Generale n. 53 del 31/01/2024 “Tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria delle Agenzie di Tutela della Salute richieste da terzi nel proprio interesse” di cui alla D.G.R. N XI/2698/2019, aggiornamento delle tariffe. Adozione con efficacia dal 01.02.2024

La somma da versare è pari a € 142,97 (centoquarantadue,97) per prestazione corrispondente alla voce 8 del tariffario in vigore “autorizzazioni in deroga uso locali chiusi di lavoro di altezza inferiore a metri 3 nelle aziende industriali che:

  • Occupano più di 5 lavoratori;
  • Ove si eseguono le lavorazioni che comportino la sorveglianza sanitaria;
  • Occupano meno di 5 lavoratori, quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell’organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.

(compreso sopralluogo)”.

Volture degli atti: sono richieste a pagamento in quanto rilasciate nell’interesse di privati e il versamento è a carico del richiedente.

I costi sono dettagliati nel Decreto del Direttore Generale n. 53 del 31/01/2024 “Tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria delle Agenzie di Tutela della Salute richieste da terzi nel proprio interesse” di cui alla D.G.R. N XI/2698/2019, aggiornamento delle tariffe. Adozione con efficacia dal 01.02.2024

La somma da versare è pari a € 44,60 (quarantaquattro,60) per prestazione corrispondente alla voce 45 del tariffario in vigore “Voltura, aggiornamento (e altre variazioni di solo carattere amministrativo) di autorizzazioni senza istruttoria tecnica”.

Sopralluoghi istruttori aggiuntivi: somme richieste per l’esecuzione di sopralluoghi istruttori ulteriori al primo, e la cui effettuazione si renda necessaria in ragione di intervenute modifiche o variazioni allo stato di fatto e/o per il quale l’organo di vigilanza ritenga necessario prendere visione direttamente.

La somma da versare è pari a € 57,19 (cinquantasette,19) per prestazione corrispondente alla voce 46 del tariffario in vigore “Sopralluoghi per accertamenti, campionamenti e prelievi, non espressamente previsti nelle voci del tariffario”. Tale importo è dovuto qualora dovesse subentrare la necessità di ulteriori ispezioni da parte del personale ATS finalizzate al rilascio della deroga.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

É possibile effettuare il pagamento a favore dell'ATS di Brescia tramite il Sistema di pagamento "pagoPA" accedendo al seguente link

Sistema PagoPA

Nella seconda Sezione “Altre tipologie di pagamento” selezionare altri introiti compilare i campi obbligatori inserendo la seguente causale:SERV.PSAL DEROGA

Proseguire fino a generare l’AVVISO DI PAGAMENTO con CODICE IUV che riceverete all’indirizzo email indicato nei campi obbligatori; scegliere la modalità di pagamento fra quelle indicate.

Inserire L’ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTO PAGAMENTO "RICEVUTA TELEMATICA" come allegato della pratica inviata a mezzo PEC.

Si informa che non saranno prese in carico le pratiche di richiesta di deroga sprovviste dell'attestazione dell'avvenuto pagamento, con pagamento parziale dell’importo dovuto e/o incomplete di tutta la specifica documentazione richiesta.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI 

  • Conservazione dell’atto autorizzativo: l'atto autorizzativo deve essere conservato presso l'azienda ed esibito a richiesta dell'organo di vigilanza;
  • Validità dell’atto autorizzativo: l'atto autorizzativo rimane valido fino a quando le strutture e/o gli impianti e/o il ciclo lavorativo restano immutati; se subentrano modifiche l'azienda deve inoltrare una nuova richiesta di autorizzazione;
  • Smarrimento dell’atto autorizzativo: in caso di smarrimento il titolare dell'autorizzazione deve presentare denuncia agli organi preposti e successivamente trasmettere copia della denuncia al Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, che rilascia un duplicato dell'atto smarrito.

UFFICIO COMPETENTE

SC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL) 

sede di Viale Duca degli Abruzzi, 15 Brescia (tel. 030.3838662 fax 030.3838540 email ServizioPSAL@ats-brescia.it)

MODALITÀ  DI ACCESSO 

Le richieste per “Autorizzazione in deroga a destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs 81/08; Autorizzazione in deroga sull’altezza dei locali ai sensi dell’allegato IV punto 1.2.4. del D.Lgs 81/08; Voltura autorizzazione in deroga a destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs 81/08; Voltura autorizzazione in deroga sull’altezza dei locali ai sensi dell’allegato IV punto 1.2.4. del D.Lgs 81/08” devono essere presentate tramite indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.ats-brescia.it all’attenzione della SC PSAL utilizzando i moduli di istanza sopra indicati.

POTERE SOSTITUTIVO

In caso di inerzia, il potere sostitutivo è esercitato secondo le modalità previste al seguente link alla quale si rimanda per ogni eventuale azione.

Ultimo aggiornamento: 16/02/2024