Assistenza sanitaria agli stranieri
Assistenza sanitaria agli stranieri
STRANIERI COMUNITARI
Ai cittadini provenienti da un Paese dell'Unione Europea, dallo Spazio Economico Europeo o dalla Svizzera, presenti in Italia per turismo, l'assistenza sanitaria è garantita mediante la Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM) che dà diritto a fruire delle cure necessarie, anche non urgenti.
In situazioni diverse dal soggiorno per turismo, i cittadini comunitari possono iscriversi al Servizio Sanitario Regionale (SSR) se in possesso di apposita modulistica comunitaria (modello E106, E109, E120, E121 ora documento S1) rilasciata dal paese di provenienza ovvero se lavoratore subordinato con contratto di lavoro italiano o lavoratore autonomo assoggettato alla imposizione fiscale italiana.
Cosa fare
Per l'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale il cittadino comunitario dovrà presentare allo sportello Scelta e Revoca dell'ASST di appartenenza la seguente documentazione:
se lavoratore dipendente o autonomo in Italia, anche stagionale:
- contratto di lavoro attestante il rapporto di impiego e la durata
- documento di identità
- codice fiscale
- autocertificazione di domicilio e/o residenza
- autocertificazione di iscrizione alla camera di commercio o ad un Albo o Ordine Professionale (solo se lavoratore autonomo)
- autocertificazione di apertura partita IVA o apertura posizione INPS (solo se lavoratore autonomo)
se familiare del lavoratore dipendente o autonomo:
- documento di identità
- codice fiscale
- autocertificazione di domicilio e/o residenza
- autocertificazione di carico familiare fiscale nel casi di ascendenti diretti o figli maggiori di 21 anni
- certificato di matrimonio tradotto
- per i figli, certificato di nascita con l'indicazione di paternità e maternità
- "Carta di Soggiorno per familiare cittadino UE/italiano", qualora il familiare sia extracomunitario
ex lavoratore in stato di disoccupazione involontaria:
- documento di identità
- codice fiscale
- autocertificazione di domicilio e/o residenza
- ex contratto di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata
- autocertificazione di iscrizione presso il Centro per l'impiego dove si trova il proprio domicilio
titolari di modelli E106, E109, E120, E121, ora docuneto S1
- documento di identità
- codice fiscale
- autocertificazione di domicilio e/o residenza
- modello E106 o E109 o E120 o E121 (ora S1)
STRANIERI NON COMUNITARI – ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
I cittadini provenienti da Paesi extra Unione Europea devono essere iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Regionale se sono in possesso di permesso di soggiorno per i seguenti motivi:
- lavoro subordinato o autonomo
- emersione dal lavoro irregolare
- iscrizione alle liste di collocamento - Attesa occupazione
- motivi familiari (visto per ricongiungimento o coesione familiare) - Familiare extra-UE di cittadino comuntario/italiano
- cure mediche per donne in stato di gravidanza
- Motivi di salute (proroga di altro Permesso di Soggiorno) - Assistenza a minore (valido per lavoro)
- attesa adozione/Affidamento/Recupero psico-fisico
- detenuti o sottoposti a misure dententive alla pena
- richiesta di Asilo Politico/Umanitario Internazionale
- asilo politico
- motivi umanitari
- Protezione Sussidiaria/Internazionale
- acquisto cittadinanaza
- motivi di studio (proroga di altro Permesso di Soggiorno o lavoratore)
- misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali
- possessori di permesso CE o UE per soggiornanti di lunto periodo (Ex Carta di Soggiorno)
I familiari a carico (figli e coniuge) del cittadino straniero hanno diritto all'iscrizione al SSR come per il capo-famiglia, in attesa che la loro posizione venga regolarizzata.
L'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale coincide con il periodo del permesso di soggiorno e, alla scadenza dello stesso, il cittadino straniero non comunitario deve provvedere al rinnovo.
Il diritto di iscrizione al Servizio Sanitario Regionale decade per:
- mancato rinnovo del permesso di soggiorno
- revoca o annullamento del permesso di soggiorno
- espulsione del cittadino straniero
Cosa fare
Il cittadino deve esibire allo sportello Scelta e Revoca dell'ASST di appartenenza la seguente documentazione:
- permesso di soggiorno valido o ricevuta della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno rilasciata dagli enti competenti (Questura, Prefettura o Ufficio Postale);
- autocertificazione di residenza/domicilio abituale
- codice fiscale.
STRANIERI – ISCRIZIONE VOLONTARIA
Possono fruire dell'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regionale le seguenti categorie di stranieri in possesso di permesso di soggiorno con validità superiore a tre mesi e i cittadini comunitari che non hanno diritto all'iscrizione obbligatoria o non godono di idonea copertura sanitaria a carico dello Stato UE di provenienza, che si trovano in una delle seguenti situazioni:
- stranieri residenti per residenza elettiva e familiari a carico
- stranieri residenti per motivi religiosi e familiari a carico
- stranieri residenti per affari e familiari a carico
- specifiche categorie di lavoratori e familiari a carico
- lavoratori alla pari
- studenti
- cittadini che partecipano a programmi di volontariato
- familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia, per ricongiungimento familiare, dopo il 05/11/2008
Cosa fare
Il cittadino deve esibire allo sportello Scelta e Revoca dell'ASST di appartenenza la seguente documentazione:
- solo se cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno valido o ricevuta della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno rilasciata dagli enti competenti (Questura, Prefettura o Ufficio Postale)
- autocertificazione di residenza/domicilio abituale
- codice fiscale
- ricevuta del versamento della quota annua (anno solare) non frazionabile effettuato con Mod. F24 (con indicato anno di riferimento; cod .Regione: 10; cod. Tributo: 8846)
Quanto costa
La quota annua forfettaria dovuta, determinata con gli aggiornamenti introdotti dall'art. 1 comma 240 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213, per le diverse categorie di cittadini è calcolata sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e/o all'estero e non può essere inferiore per l'anno 2024 ad € 2.000. Le aliquote da applicare per il calcolo della quota dovuta sono quelle stabilite dal D.M. 08.10.1986:
- 7,50% fino alla quota di reddito pari a € 20.658,28
- 4% sugli importi eccedenti a € 20.658,28 e fino al limite di € 51.645.69.
Per i soggiornanti per motivi di studio e per quelli collocati alla pari il contributo annuo per il 2024 non può essere inferiore rispettivamente ad € 700 e ad € 1.200 (senza familiari a carico).
A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 39 del 29/03/24 (art. 9 comma 7) l'importo dell'iscrizione volontaria al SSR degli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi è pari a 700 euro (a partire dal 30/03/24).
I cittadini stranieri con visto per turismo o per cure mediche oppure con permesso di soggiorno inferiore a tre mesi non possono essere iscritti al Servizio Sanitario Regionale, nemmeno facoltativamente, ma possono fruire a pagamento delle prestazioni sanitarie necessarie.
MINORI STRANIERI PRESENTI IRREGOLARMENTE SUL TERRITORIO ITALIANO
I minori stranieri irregolari presenti sul suolo italiano, età 0-18 anni, e di qualunque nazionalità (extracomunitari e comunitari privi di attestati di diritto o di TEAM rilasciata dal Paese di provenienza) possono essere iscritti al Servizio Sanitario Regionale.
Cosa fare
Il familiare/accompagnatore presenta allo sportello Scelta e Revoca dell'ASST di appartenenza (ove l’interessato ha il domicilio) apposita istanza di iscrizione unitamente al documento d’identità o equipollente del minore.
In merito all’età anagrafica, la stessa potrà essere desunta dai seguenti documenti:
- documento d’identità, passaporto o documento equipollente del minore
- certificato di nascita del minore
- permesso di soggiorno scaduto
- dichiarazione del genitore/accompagnatore.
Al minore verrà rilasciata la Tessera cartacea (con codice di esenzione E11) che attesta l’iscrizione al SSR: con tale documento il minore potrà accedere gratuitamente al regime delle visite occasionali presso i Pediatri di famiglia (fascia d'età 0-14 anni compiuti) o Medici di Medicina Generale (fascia d'età dai 14 anni compiti ai 18 anni compiuti) e potrà fruire dell’accesso diretto agli ambulatori (ivi compresi i consultori e la Continuità Assistenziale) delle Strutture Pubbliche e Private Accreditate a parità del minori iscritti regolarmente al SSR.
STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI (STP)
I cittadini non comunitari e non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno (clandestini/irregolari) hanno diritto alle prestazioni sanitarie ambulatoriali e ospedaliere erogate da presso strutture pubbliche o private accreditate relativamente a:
- cure urgenti
- cure essenziali
- interventi di medicina preventiva (tutela sociale della gravidanza e della maternità, vaccinazioni, tutela del minore profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive)
- assistenza farmaceutica
- assistenza protesica
L'accesso alle strutture sanitarie dello straniero clandestino non può comportare alcun tipo di segnalazione ad organi istituzionali, salvo i casi in cui la stessa si rende obbligatoria a parità di condizioni con i cittadini italiani.
Non è prevista l'assistenza del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di libera scelta.
Ulteriori informazioni e modalità d'accesso relative ai Servizi sono consultabili ai siti
- ASST Spedali Civili
- ASST Franciacorta
- ASST Garda
Ultimo aggiornamento: 17/06/2024