Informazioni sull'amianto

L'amianto 

L'amianto o asbesto è un minerale naturale a struttura fibrosa utilizzato da molto tempo per le sue particolari caratteristiche di leggerezza e di resistenza al fuoco e al calore.

Visti gli aspetti sanitari correlati, la Legge n. 257 del 1992, ha vietato l’impiego dell’amianto per la fabbricazione di qualsiasi manufatto.

Dove si trova

Prodotti in cemento-amianto

  • lastre di grande formato per rivestimento facciate
  • lastre per tetti e facciate, lastre ondulate
  • canali di ventilazione, tubi, condutture di scarico
  • elementi prefabbricati e articoli da giardino (es. cassette per fiori, tavoli e sedie da giardino, lastre per tennis da tavolo)
  • Rivestimenti di freni e frizioni (in resine composite)
  • Guarnizioni di tenuta (in gomma composita)
  • Amianto floccato (rivestimento di travi di acciaio e pareti quale protezione antincendio isolamento acustico e termico)
  • Pannelli leggeri (rivestimenti antincendio pareti, porte)
  • Rivestimenti (pavimenti e pareti)
  • Stuoie (coibentazione di tubi)
  • Mastici antifuoco (canalette di cavi)
  • Cartone (isolamento termico, protezione antincendio)
  • Materiale per filtri (industria alimentare e farmaceutica)
  • Riempitivi (additivo fibroso per adesivi, sigillanti e pigmenti)
  • Funi e corde in amianto, nastri isolanti e anelli di tenuta (protezione antincendio in stufe a olio o di maiolica, caldaie e bruciatori di impianti di riscaldamento centralizzati)
  • Prodotti tessili (tessuti per tute protettive e indumenti resistenti al fuoco)
  • Tessuti e cuscini in amianto (protezione antincendio, barriere antifiamma per canalette di cavi nei passaggi muro).

 

Perché è pericoloso.

È pericoloso essenzialmente perché le fibre di amianto molto sottili, tendono a sfaldarsi dividendosi longitudinalmente, rimangono sospese in aria e vengono respirate. È quindi necessario ridurre il più possibile l’inalazione e non disperderle nell’ambiente per eliminare il rischio di tumori (principalmente polmone, pleura, laringe).

La normativa

Richiede il controllo dello stato di conservazione dell’amianto e dei materiali che lo contengono.

Quando le condizioni di degrado sono tali da creare una condizione di rischio è necessario effettuare un intervento di bonifica.

La legge Regionale n. 17/03 ed il Piano Regionale Amianto (PRAL) hanno come obiettivo:

  • Salvaguardia del benessere delle persone rispetto all’inquinamento da amianto.
  • Prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dell’amianto.
  • Promozione d’ iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre la presenza di amianto.

IL PRAL, in particolare, stabilisce una serie di azioni per perseguire tali obiettivi che principalmente prevedono:

  • Mappatura dell’amianto presente sul territorio regionale.
  • Monitoraggio dei livelli di concentrazione delle fibre di amianto nell’aria.
  • Criteri per la valutazione del livello di rischio e l’individuazione delle priorità di bonifica.
  • Tutela sanitaria dei lavoratori che sono esposti e che sono stati esposti all’amianto.

 

Mappatura dell’amianto: modello NA/1 e istruzioni per compilazione e trasmissione

Per il conseguimento del censimento dell’amianto presente sul territorio regionale è anche previsto che i soggetti pubblici e privati proprietari comunichino all’ATS di competenza la presenza di amianto o materiali contenenti amianto secondo il modulo NA/1 (note esplicative alla compilazione del modulo NA/1).

Pertanto il cittadino che rileva presenza di amianto in un edificio o impianto di proprietà e che non lo abbia ancora fatto (singolo cittadino, condominio, impresa) è tenuto a inviare il predetto modulo per posta ordinaria con AR, per fax o PEC ad una delle Equipe Territoriali PSAL facendo riferimento al Comune in cui è collocato l'immobile. Per ogni informazione rivolgersi al personale del distretto ATS al quale afferisce il Comune sede dell’immobile.

Con legge n. 14 del 31/7/2012 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto) della Regione Lombardia, che integra e modifica la L.R. n.17 del 29/9/2003 a proposito della comunicazione obbligatoria della presenza di amianto o manufatti contenenti amianto in edifici, impianti o siti, a carico dei soggetti proprietari, pubblici o privati, è stata introdotta una sanzione amministrativa per gli inadempienti.

Valutazione del rischio

L’elemento più importante da considerare nella valutazione del rischio è rappresentato dalla friabilità dei materiali.

  • L’amianto “friabile” è quello che si può sbriciolare con la semplice pressione delle dita (es.: coibentazione d’impianti di riscaldamento, guarnizioni di caldaie, isolamenti termici ecc.). È il più pericoloso perché disperde più facilmente le fibre.
  • L’amianto “compatto” può essere sbriciolato ma con l’ausilio di attrezzi (es.: coperture in eternit, canne fumarie ecc…).

Inoltre la dispersione di fibre dipende dallo stato di conservazione dei manufatti che possono essere interessatati da agenti atmosferici che li danneggiano o degradano, o per interventi diretti di manipolazione che ne modificano l’integrità.

Per quanto riguarda le coperture in cemento amianto (eternit) la regione Lombardia ha approvato un “protocollo” di valutazione dello stato di degrado. 

Rimozione di amianto

Nel caso si debba procedere alla rimozione dell’amianto si dovrà incaricare una ditta specializzata che segua le procedure previste dalla legge.

Sospetta presenza di amianto

Per edifici costruiti prima del 1994, occorre un po’ più d’attenzione, in caso di ristrutturazione, riparazione o lavori di risanamento è possibile ancor oggi riportare alla luce materiali contenenti amianto. Per questo motivo è fondamentale saper riconoscere i materiali contenenti amianto e sapere come intervenire se si sospetta la presenza di amianto.

L’amianto non è ancora scomparso dalle case e dagli appartamenti; se in un edificio è presente del materiale contenente amianto, bisogna adottare adeguate misure per proteggere la salute degli occupanti da un’eventuale contaminazione. L’urgenza di una misura a tutela della salute si valuta sulla base di numerosi fattori per questa ragione, le valutazioni del caso devono essere svolte da personale qualificato e competente.

Rimozione da parte del proprietario

La rimozione diretta da parte del proprietario di lastre qualora non ricorrono le condizioni previste dall’art. 256 del D.lgs. 81/08 (presentazione del piano di lavoro) non è preclusa in assoluto. Si evidenzia però che la natura dei rischi per la salute derivanti dall’inalazione di fibre di amianto, determina la necessità di operare con specifiche competenze tecniche e normative, generalmente possedute solo dagli operatori specializzati. Sostanzialmente non pare opportuno che i privati procedano direttamente ad attività di rimozione o bonifica amianto. È quindi necessario, qualora si proceda con l’auto rimozione, che si adottino specifiche cautele sia per la tutela del proprietario sia per la tutela dell’ambiente e del vicinato. Le cautele prevedono: l’uso di dispositivi di protezione personale idonei (maschera facciale filtrate con grado di protezione 3 - FFP3 – “usa e getta”, tuta in tyvek, guanti di protezione, calzari a perdere…), il trattamento delle lastre con prodotti specifici, nonché la necessità di individuare una ditta abilitata allo smaltimento del materiale. Interventi di questa natura sono ammissibili solo in presenza di superfici molto limitate e quote basse, poco superiori a mt. 2. In ogni caso il trasporto e lo smaltimento deve essere affidato ad una ditta autorizzata e specializzata.

Smaltimento di lastre a terra

Va ricordato che è vietato l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee.
La segnalazione della presenza di manufatti contenenti amianto o sospetti tali su terreno pubblico deve essere inoltrata al Comune interessato.
Nel caso l’abbandono sia effettuato su terreni privati il proprietario dovrà individuare una ditta specializzata la quale provvederà alla rimozione e smaltimento secondo le indicazioni di legge.

Obbligatorietà dell’attuazione degli interventi di bonifica.

Non esiste un obbligo di effettuare la rimozione amianto, tranne nel caso in cui si registrino condizioni di pericolo per la salute a causa dell’avanzato stato di degrado con dispersione in ambiente delle fibre. In questo caso, se il soggetto responsabile non attua interventi di bonifica e previa verifica delle effettive condizioni di rischio, l’ATS propone al Sindaco l’emissione di una ordinanza che dispone l’attuazione della bonifica.

Istruzioni per i cittadini che vogliono presentare una segnalazione per manufatti contenenti amianto.

Il cittadino può rivolgersi direttamente al proprio Comune di residenza per segnalare la presenza di manufatti di amianto.

 

Analisi dei dati relativi alle notifiche ed ai piani di lavoro di bonifica amianto esportati da Ge.M.A. 2023

Analisi dei dati relativi alle notifiche ed ai piani di lavoro di bonifica amianto esportati da Ge.M.A. 2022

Analisi dei dati relativi alle notifiche ed ai piani di lavoro di bonifica amianto esportati da Ge.M.A. 2021

Analisi dei dati relativi alle notifiche ed ai piani di lavoro di bonifica amianto esportati da Ge.M.A. 2020 

Analisi dei dati relativi alle notifiche ed ai piani di lavoro di bonifica amianto esportati da Ge.M.A. 2019 

Analisi dei dati relativi alle notifiche ed ai piani di lavoro di bonifica amianto esportati da Ge.M.A. 2018 

 

Registro pubblico edifici con presenza di amianto

Di seguito, nella sezione allegati, i dati del censimento del periodo 2006/2023 disponibili nel formato PDF.

Ultimo aggiornamento: 17/04/2024