Informazioni sull'amianto
L'amianto
L'amianto o asbesto è un minerale naturale a struttura fibrosa utilizzato da molto tempo per particolari caratteristiche legate alla sua resistenza e alla sua flessibilità.
Dove si trova
L’amianto può essere suddiviso in due categorie:
Amianto compatto che può essere sbriciolato ma con l’ausilio di attrezzi meccanici;
Amianto friabile che può essere sbriciolato con la semplice pressione delle dita.
È possibile trovarlo in diverse tipologie di manufatti:
- Lastre di grande formato per rivestimento facciate
- Lastre per tetti e facciate, lastre ondulate
- Canali di ventilazione, tubi, condutture di scarico
- Elementi prefabbricati e articoli da giardino (es. cassette per fiori, tavoli e sedie da giardino, lastre per tennis da tavolo)
- Rivestimenti di freni e frizioni (in resine composite)
- Guarnizioni di tenuta (in gomma composita)
- Amianto floccato (rivestimento di travi di acciaio e pareti quale protezione antincendio isolamento acustico e termico)
- Pannelli leggeri (rivestimenti antincendio pareti, porte)
- Rivestimenti (pavimenti e pareti)
- Stuoie (coibentazione di tubi)
- Mastici antifuoco (canalette di cavi)
- Cartone (isolamento termico, protezione antincendio)
- Materiale per filtri (industria alimentare e farmaceutica)
- Riempitivi (additivo fibroso per adesivi, sigillanti e pigmenti)
- Funi e corde in amianto, nastri isolanti e anelli di tenuta (protezione antincendio in stufe a olio o di maiolica, caldaie e bruciatori di impianti di riscaldamento centralizzati)
- Prodotti tessili (tessuti per tute protettive e indumenti resistenti al fuoco)
- Tessuti e cuscini in amianto (protezione antincendio, barriere antifiamma per canalette di cavi nei passaggi muro).
Le fibre di amianto essendo molto sottili, tendono a sfaldarsi e rimanendo sospese in aria possono essere respirate. È quindi necessario non disperdere nell’ambiente materiale contenente amianto al fine di ridurre la possibilità di inalazione di tali fibre. L'amianto o asbesto è considerato un cancerogeno di tipo 1, ovvero sicuramente cancerogeno per l'uomo.
Smaltimento di lastre a terra
Va ricordato che è vietato l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee. La segnalazione della presenza di manufatti contenenti amianto o sospetti tali su terreno pubblico deve essere inoltrata al Comune interessato.
Nel caso l’abbandono sia effettuato su terreni privati il proprietario dovrà individuare una ditta specializzata la quale provvederà alla rimozione e smaltimento secondo le indicazioni di legge.
Istruzioni per i cittadini che vogliono presentare una segnalazione per manufatti contenenti amianto abbandonati
Il cittadino può rivolgersi direttamente al proprio Comune di residenza per segnalare la presenza di manufatti di amianto abbandonati.
Le disposizioni vigenti in materia di amianto prevedono precisi obblighi in capo ai proprietari di immobili e agli amministratori di condominio.
L’amianto non è ancora scomparso dalle case e dagli appartamenti. Per edifici costruiti prima del 1994, in caso di ristrutturazione, riparazione o lavori di risanamento è possibile ancor oggi riportare alla luce materiali contenenti amianto. Per questo motivo è fondamentale sapere come intervenire se si sospetta la presenza di amianto. Se in un edificio è presente del materiale contenente amianto, bisogna adottare adeguate misure per proteggere la salute degli occupanti da un’eventuale contaminazione. L’urgenza di una misura a tutela della salute si valuta sulla base di numerosi fattori per questa ragione, le valutazioni del caso devono essere svolte da personale qualificato e competente.
In presenza accertata di amianto in un immobile i proprietari o gli amministratori di condominio devono sottostare ad una serie di obblighi previsti dalla normativa vigente tra cui:
- Comunicare ad ATS Brescia la presenza di materiali contenenti amianto;
- Valutare lo stato di conservazione e il rischio sanitario con il supporto di un professionista qualificato;
- Monitorare periodicamente i materiali non rimossi soprattutto in caso di eventi atmosferici intensi (es. grandinate);
- Fornire una corretta informazione ai condomini sulla presenza di amianto nello stabile.
Si precisa che ad oggi non esiste un obbligo di effettuare la rimozione amianto, tranne nel caso in cui si registrino condizioni di pericolo per la salute a causa dell’avanzato stato di degrado con dispersione in ambiente delle fibre.
Nel caso si debba procedere alla rimozione dell’amianto il responsabile del manufatto dovrà incaricare una ditta specializzata che segua le procedure previste dalla legge.
Sebbene la rimozione diretta da parte del proprietario di lastre non sia preclusa in assoluto, la necessità di operare con specifiche competenze tecniche e normative, rende non opportuno che i privati procedano direttamente ad attività di rimozione o bonifica amianto.
Se il soggetto responsabile non attua interventi di bonifica, il Comune, previa verifica delle effettive condizioni di rischio può emettere ordinanze che dispongano l’attuazione della bonifiche.
La Legge 257/92 mette al bando in maniera definitiva l'amianto ed emana i Piani Regionali Amianto imponendo l'obbligo di censimento dei manufatti contenenti amianto.
Il DM 06/09/94 indica le metodologie tecniche per la messa in sicurezza e la bonifica di manufatti contenenti amianto, dando indicazioni sulla valutazione di rischio, le modalità di campionamento e analisi, e fornisce gli schemi per il censimento.
In Regione Lombardia con la Legge Regionale 29/09/03 nasce il Piano Regionale Amianto (PRAL) che ha come obiettivo:
- Salvaguardia del benessere delle persone rispetto all’inquinamento da amianto.
- Prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dell’amianto.
- Promozione d’ iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre la presenza di amianto.
IL PRAL, in particolare, stabilisce una serie di azioni per perseguire tali obiettivi che principalmente prevedono:
- Mappatura dell’amianto presente sul territorio regionale.
- Monitoraggio dei livelli di concentrazione delle fibre di amianto nell’aria.
- Criteri per la valutazione del livello di rischio e l’individuazione delle priorità di bonifica.
- Tutela sanitaria dei lavoratori che sono esposti e che sono stati esposti all’amianto.
- Valutazione dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto, tramite l'indice di degrado (vedi DG 13237/08 valutazione stato di degrado).
Quando le condizioni di degrado sono tali da creare una condizione di rischio è necessario effettuare un intervento di bonifica.
Per il conseguimento del censimento dell’amianto presente sul territorio regionale è anche previsto che i soggetti pubblici e privati proprietari comunichino all’ATS di competenza la presenza di amianto o materiali contenenti amianto secondo il modulo NA/1 (note esplicative alla compilazione del modulo NA/1).
Pertanto il cittadino che rileva presenza di amianto in un edificio o impianto di proprietà e che non lo abbia ancora fatto (singolo cittadino, condominio, impresa) è tenuto a inviare il predetto modulo per posta ordinaria con AR, per fax o PEC ad una delle Equipe Territoriali PSAL facendo riferimento al Comune in cui è collocato l'immobile. Per ogni informazione rivolgersi al personale del distretto ATS al quale afferisce il Comune sede dell’immobile.
Con legge n. 14 del 31/7/2012 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto) della Regione Lombardia, che integra e modifica la L.R. n.17 del 29/9/2003 a proposito della comunicazione obbligatoria della presenza di amianto o manufatti contenenti amianto in edifici, impianti o siti, a carico dei soggetti proprietari, pubblici o privati, è stata introdotta una sanzione amministrativa per gli inadempienti.
Sono disponibili i dati del censimento del periodo 2006/2025 disponibili nel formato PDF (aggiornamento al 02/06/2025).
Ultimo aggiornamento: 08/07/2025