Fecondazione artificiale
FECONDAZIONE ARTIFICIALE
L’Operatore che intende svolgere l’attività di fecondatore laico deve frequentare un corso di formazione per operatori laici organizzato dagli Enti preposti e ottenere l’attestato d’idoneità ad eseguire gli interventi d’inseminazione artificiale degli animali, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 74 del 12 marzo 1974 e ss.mm.e ii.
Successivamente l’operatore richiede al Distretto Veterinario di propria appartenenza l’iscrizione nell’ apposito elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale di cui all’art. 21 del Decreto 19 luglio 2000, n. 403, presentando:
- attestato del corso
- convenzione con il centro che gli fornisce il materiale seminale (solo per Bovini)
- carta d'identità
- domanda (Modulo "F") in marca da bollo
Ultimo aggiornamento: 06/12/2024